20 Marzo 2025
Con l’Oic 34 la gestione dei resi impone il ricarico del magazzino
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’introduzione dal 1° gennaio 2024 del principio Oic 34, relativo ai ricavi, impone alcune considerazioni, nella logica di fine anno, per i bilanci al 31 dicembre 2024 (nel caso dei soggetti solari).
Il principio contabile prevede la contabilizzazione dei resi, riferiti a vendite avvenute nell’esercizio X, che si manifesteranno nel successivo esercizio X+1, in un fondo con contropartita in dare del conto economico non nei costi, ma in diminuzione dei ricavi.
Cosa cambia con l’Oic 34
Questa regola non cambia il trattamento fiscale, perché il fondo resta indeducibile fino all’avverarsi dell’evento (il reso).
Tuttavia questa non è la sola novità relativa ai resi la cui contabilizzazione comporta l’iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze (se rilevante) del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.
A questo punto, il Ricavo è stato ridotto e le rimanenze sono iscritte nel bilancio della società. In sostanza le rimanenze sono “riprese in carico” dalle società al costo (valore contabile originario) a cui erano iscritte a magazzino.
Pertanto, dopo la scrittura in partita doppia che rettifica i Ricavi (Ricavi a Fondo per rischi/oneri), deve essere rilevata:
- un’attività per resi attesi (sottoconto delle rimanenze);
- con contropartita in avere per la variazione delle rimanenze (Attività per resi attesi a Variazione delle rimanenze).
A fine esercizio se ne deve tenere conto come beni della società presso terzi: infatti, il concetto di magazzino non è di carattere “fisico”, perché le rimanenze non necessariamente sono fisicamente in azienda, ma possono trovarsi presso altri soggetti.
Dal punto di vista fiscale, questa impostazione è senza dubbio valida in quanto riconducibile al principio di derivazione, contenuto nell’articolo 83 del Tuir.
Tuttavia, è opportuno osservare le disposizioni fiscali relative ai beni dell’impresa presso terzi contenute nel Dpr 441/1997, al fine di evitare la presunzione di cessione degli stessi, tenendo la documentazione prevista dal decreto (alternativamente, annotazione nel libro giornale o altro libro/scrittura eccetera, considerando che nel caso in questione potrà valere la correttezza delle previsioni).
Piuttosto, se la ripresa in carico delle rimanenze al costo originario potrebbe considerarsi in via generale accettabile nell’esercizio X, nel successivo esercizio nel quale le rimanenze sono fisicamente restituite potrebbe essere oggetto di svalutazione nel caso in cui questa si renda necessaria a causa delle condizioni in cui le rimanenze si trovano: l’eventuale svalutazione sarà oggetto delle conseguenti riflessioni/considerazioni circa la deducibilità o meno della stessa in base alle singole, specifiche situazioni.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono non iscrivere l’Attività per resi attesi.
Svalutazioni
Nelle pagine seguenti è affrontato anche il problema della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore.
Si deve fare attenzione a non confondere le situazioni che riguardano la svalutazione delle rimanenze, cui abbiamo accennato, rispetto alla svalutazione delle attività immobilizzate.
Vediamo alcuni esempi per comprendere le due diverse situazioni.
Rimanenze Oic 13
Un’impresa, utilizzando un impianto, produce due beni A e B. Il bene A è venduto sottocosto, ovvero in perdita, ma è richiesto dal mercato e l’impresa deve produrlo per non perdere la clientela che vuole acquistarlo, magari unitamente al bene B che, invece, è venduto con un margine più che adeguato.
L’impresa produce utili e, pertanto, non ha il problema della svalutazione degli impianti, ma deve svalutare le rimanenze relative al bene A venduto al di sotto del costo. Infatti, anche per il divieto di compenso di partite, non può iscriverlo in bilancio tra le rimanenze al costo sostenuto, con la motivazione che il margine di B compensa ampiamente le perdite di A.
L’impresa, considerata nel suo insieme, applica l’Oic 13 ma non applica l’Oic 9: questo, in via generale, anche se gli impianti utilizzati fossero due, seppure, ovviamente, ogni situazione deve essere valutata singolarmente.
Attività immobilizzate Oic 9
Il principio contabile internazionale Ias 36, relativo alla riduzione di valore delle immobilizzazioni, contiene un esempio che può ben essere utilizzato anche in riferimento all’Oic 9.
Un’impresa di autobus fornisce per contratto prestazioni a un Comune che richiede un servizio minimo su cinque percorsi diversi, di cui uno in perdita.
Le attività impiegate in ciascun percorso e i relativi flussi finanziari possono essere identificati separatamente, ma l’impresa non ha la facoltà di chiudere il percorso gestito in perdita: pertanto, l’unità generatrice di flussi finanziari è l’impresa di autobus nel suo insieme, situazione che, in assenza di altri indicatori negativi, non richiede la svalutazione delle attività relative alla gestione del percorso in perdita.
Attività immobilizzate e rimanenze Oic 9 e Oic 13
L’impresa del primo esempio, che produce i beni A e B, vende in perdita ambedue i beni prodotti: in presenza delle condizioni negative esemplificate nel principio contabile Oic 9, dovrebbe svalutare gli impianti e, per quanto già illustrato, anche le rimanenze, dovendo applicare le due, diverse, regole contenute nei principi Oic 9 e Oic 13.
Le altre novità
Nelle pagine successive poi sono illustrati i nuovi limiti dimensionali, che debuttano dai bilanci 2024, che riguardano in particolare quelli in forma abbreviata e i consolidati.
Attenzione poi alle disposizioni fiscali introdotte dalla riforma che eliminano alcune situazioni di doppio binario:
- alcune con effetto retroattivo (poste in valuta);
- altre applicabili alle commesse infrannuali e annuali iniziate nel 2024.
Per i bilanci 2024 è stata riproposta la disposizione che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in presenza di perdite non durevoli, disposizione di portata limitata.
Per le imprese che si trovano a dover contabilizzare fondi di ripristino ambientale, arrivano al debutto le nuove regole che impongono la contabilizzazione di un fondo con contropartita l’attività a cui si riferiscono e l’imputazione nel conto economico dell’ammortamento anziché, come è avvenuto sino ad ora, di una specifica voce di costo.
Alcune novità riguardano sindaci e revisori chiamati a ulteriori adempimenti, nella speranza che a breve vengano approvate le disposizioni che limitano l’entità delle sanzioni parametrandole ai compensi.
Infine non si deve dimenticare l’iscrizione, valutazione e conseguenti relative criticità delle varie aree di bilancio a cui sono dedicati alcuni articoli.
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