08 Maggio 2025
Compensazione libera a livello infragruppo
di Alessandro Germani
La disciplina delle perdite infragruppo è stata modificata dal Dlgs 192/24 che ha inserito l’articolo 177-ter nel Tuir con decorrenza per le operazioni effettuate già nel periodo d’imposta 2024.
Viene così stabilito che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali dell’articolo 84, comma 3 del Tuir (modifica dell’attività principale effettuata), dell’articolo 172, comma 7 e 7-bis del Tuir (perdite da fusione) e dell’articolo 173, comma 10 del Tuir (perdite da scissione) non si applicano a livello infragruppo.
Per gruppo si intende quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 e comma 2 del Codice civile e in cui una società controlla l’altra o le altre società partecipanti alle operazioni o tutte le società partecipanti alle operazioni sono controllate dallo stesso soggetto.
La disapplicazione al riporto delle perdite opera solo:
- per quelle conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni previste dalle disposizioni del primo periodo erano già appartenenti allo stesso gruppo (perdite infragruppo);
- per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli (perdite omologate).
Il meccanismo disapplicativo si estende anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ex articolo 96, comma 5 del Tuir nonché alle eccedenze Ace riportabili.
Lo stesso quadro RS della dichiarazione fa riferimento alla distinzione fra perdite (e interessi) infragruppo e omologate.
Vediamo ora come tutto ciò si rispecchi nel rigo RS 48 relativo ai «dati infragruppo». In particolare, occorrerà indicare:
- in colonna 1, il codice fiscale della società controllante;
- in colonna 2, l’ammontare delle perdite conseguite in periodi di imposta di appartenenza al gruppo («infragruppo»);
- in colonna 3, l’ammontare delle perdite conseguite antecedentemente ma assoggettate al superamento dei test quantitativi e di vitalità («omologate»);
- in colonna 4, l’ammontare dell’eccedenza degli interessi passivi «infragruppo»;
- in colonna 5, l’ammontare dell’eccedenza degli interessi passivi «omologati».
Queste regole attualmente valide potranno subire modifiche a seguito dell’emanazione del Dm attuativo previsto dal comma 2 dell’articolo 177-ter del Tuir.
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