18 Settembre 2025
Coefficiente al 50% sulle vetture assegnate dal 1° gennaio 2025
di Alessandro Germani
L’auto aziendale è un elemento determinante del package retributivo di un lavoratore dipendente, in quanto consente di disporre di un bene assai ambito mediante un incremento di tassazione piuttosto contenuto. Tutto ciò si innesta poi nel passaggio dai motori endotermici a quelli elettrici, nel solco di una transizione ecologica verso un’economia più green.
È evidente che in tutto ciò la politica fiscale gioca un ruolo rilevante. Questo perché l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, a fronte di una deducibilità del costo ai fini Ires pari al 70% (articolo 164 lettera b-bis del Tuir), è un fringe benefit (ossia reddito in natura) tassato in capo a quest’ultimo.
La misura del benefit
In linea con la transizione green, dal 1° gennaio 2025 il benefit per le auto concesse in uso promiscuo è individuato in base al tipo di alimentazione del veicolo.
Così per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a del Tuir).
Questa percentuale è ridotta al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Risulta, dunque, evidente la spinta verso un rinnovo del parco auto delle aziende che privilegi l’elettrico. Occorre notare, infatti, che per le vetture ibride la convenienza pare riguardare solo quelle con ricarica plug-in e non anche le mild e full hybrid.
I requisiti
Come chiarito dalla circolare 10/E/25 la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente questi requisiti:
- siano stati immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2025.
Per stabilire quali siano gli autoveicoli che ricadono nella nuova disciplina le Entrate hanno evidenziato, come già nella risposta 46/E/20, che rileva l’accettazione del lavoratore che si concretizza con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del benefit e con l’assegnazione del bene stesso al dipendente.
Non c’è dubbio, tuttavia, che la novità, assieme ai dubbi sulla sua applicazione, ha creato grosse difficoltà alle imprese.
La disciplina transitoria
Di conseguenza, anche per una transizione più agevole, l’articolo 6, comma 2-bis del Dl 19/25 ha introdotta una disciplina transitoria che ha previsto l’applicazione del benefit nella misura previgente nei seguenti casi:
- per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Ricordiamo che la formulazione previgente del benefit ne determinava la percentuale (25%, 30%, 40% e 50%) sulla base dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo.
Proroga della concessione
Come chiarito dall’ Agenzia, nei casi in cui non si applichi né la nuova né la previgente disciplina, il benefit è determinato con il criterio del valore normale, al netto dell’uso aziendale. Sempre secondo le Entrate (circolare 10/E/25 paragrafo 1.4), alla proroga del contratto di concessione si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, mentre in caso di riassegnazione a un altro dipendente, con la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile va individuata in base alle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
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