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14 Febbraio 2025

Chance sanatoria per le liti pendenti

di Angelo D'Ugo, Gianni Bocchieri


Oltre a sancire il futuro assoggettamento a Iva delle prestazioni per attività formative rese alle agenzie per il lavoro, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto la facoltà di procedere alla definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 1, comma 40, della legge 207/2024), alimentate nel tempo dalla perdurante incertezza interpretativa e da verifiche fiscali avviate anche per via della posizione restrittiva assunta dall’agenzia delle Entrate.

In ottica di sanatoria di precedenti comportamenti delle stesse agenzie per il lavoro per le prestazioni di formazione finanziata da Formatemp, viene quindi previsto che i giudizi pendenti in ogni stato e grado di giudizio alla data del 1° gennaio 2025 possono essere definiti mediante presentazione di apposita istanza finalizzata ad avviare la procedura di riversamento della maggiore imposta Iva accertata, senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, si può procedere con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. Nelle ipotesi di versamento di somme a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, le stesse somme possono essere scomputate dagli importi complessivamente dovuti a seguito dell’accesso alla procedura di definizione agevolata.

Per effetto della presentazione dell’istanza, il giudizio tributario viene sospeso per 90 giorni, al fine di permettere la definizione del procedimento avviato. Nei 30 giorni successivi al suo deposito, l’agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza tra quanto indicato nell’istanza di definizione e l’importo della maggiore Iva accertata, dandone comunicazione al contribuente. Entro i 90 giorni concessi di sospensione, lo stesso contribuente deve depositare la prova del versamento effettuato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia. In alternativa, deve dimostrare l’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio, le cui spese verranno compensate (articolo 1, comma 43, della legge 207/2024).

Le modifiche normative introdotte con la legge di Bilancio 2025 e il conseguente inquadramento del trattamento Iva applicabile alle prestazioni di formazione collegate al fondo Formatemp, permettono di definire positivamente anche le posizioni pendenti in fase extra giudiziale.

In presenza di dubbi interpretativi circa l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972 - che avevano condotto all’avvio di un questionario o di un atto di accertamento da parte dell’agenzia delle Entrate - gli uffici saranno quindi tenuti all’archiviazione dei fascicoli aperti.

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