04 Dicembre 2025
Certificazione del rischio fiscale entro il 30 settembre 2026
di Alessandro Germani
Sul regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) il decreto correttivo Irpef Ires stabilisce che per i soggetti che hanno fatto domanda per l’ingresso nel regime nel 2024 e 2025 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale venga prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.
Attualmente l’articolo 7, comma 2, del Dlgs 128/2015 stabilisce che i contribuenti che intendono fare il loro ingresso nel regime inoltrano domanda telematica sul sito delle Entrate, che nel termine di 120 giorni verificano la sussistenza dei requisiti e comunicano l’ammissione: il regime si applica dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia.
Stante questo quadro, l’articolo 14 del decreto correttivo Irpef Ires stabilisce che in deroga all’articolo 7, comma 2, del Dlgs 128/2015 per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l’agenzia delle Entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all’ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto. In tali casi la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il 30 settembre 2026. Per i soggetti in questione la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il 30 settembre 2026 costituisce causa di esclusione dal regime in base all’articolo 7, comma 3, del Dlgs 128/2015 per inosservanza degli impegni assunti.
La disposizione, come chiarito anche dalla stessa relazione illustrativa, interviene per prendere atto della necessità di un maggior lasso temporale relativo all’avvio delle nuove procedure di ingresso nella cooperative compliance. Infatti ricordiamo che fino a oggi tale ingresso è stato gestito mediante un’interlocuzione che veniva svolta direttamente con l’agenzia delle Entrate. Oggi, anche in virtù di un potenziamento dell’istituto che è testimoniato dal progressivo abbassamento delle soglie dimensionali di ingresso, che presuppone un maggior numero di società interessate all’adempimento collaborativo, pone a carico dei certificatori – provvisti di determinati requisiti – l’onere di valutare l’impianto delle società che intendono aderire. Considerato che in relazione alle domande presentate nei periodi d’imposta 2024 e 2025 l’iter necessario per disporre delle certificazioni non è ancora pronto, anche l’osservazione di cui alla lettera b) della commissione Finanze della Camera dei deputati ha evidenziato la necessità di un rinvio temporale. Il fulcro passa attraverso la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (articolo 4 comma 1-bis del Dlgs 128/2015).
Tale certificazione è rilasciata da professionisti indipendenti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo quanto disciplinato dal decreto interministeriale 212 del 12 novembre 2024.
Considerato che i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione necessaria all’iscrizione dell’elenco in questione, previsti dal decreto interministeriale, sono in via di completa definizione da parte dei rispettivi Ordini professionali, si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria per permettere alle imprese che hanno presentato istanza nei periodi di imposta 2024 e 2025 di poter accedere all’istituto, a condizione che la certificazione venga prodotta entro un congruo termine.
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