30 Gennaio 2025
Casse, impieghi detassati solo sopra il minimo
di Alessandro Germani
La legge Concorrenza per il 2023 contiene anche disposizioni volte a favorire l’investimento istituzionale, da parte di Casse di previdenza e fondi pensione, nelle start up innovative. Si tratta dell’investimento nei fondi di venture capital, i quali sono i tradizionali soggetti che provvedono poi ad investire in queste realtà.
Così l’articolo 33 della legge Concorrenza (la 193/2024) interviene nell’ambito della disciplina relativa agli investimenti operati dagli enti di previdenza obbligatoria (le Casse di previdenza) e i fondi pensione. Per entrambi questi investitori istituzionali è previsto che possano investire in strumenti qualificati e Pir (Piani individuali del risparmio) fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Viene ora espressamente previsto, come condizione che prima non sussisteva, che la speciale detassazione di cui possono usufruire sia consentita:
- alle Casse di previdenza purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il venture capital, di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente e, a partire dall’anno 2026, almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (comma 90 della legge 232/2016);
- per le forme di previdenza complementare (fondi pensione), purché gli stessi investimenti qualificati (venture capital) siano almeno pari al 5% del paniere degli stessi risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente e, a partire dall’anno 2026, almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (comma 94 della legge 232/2016).
Viene poi espressamente specificato che è fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ex articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 232/2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Questa clausola di salvaguardia fa sì che il regime di non imponibilità sia applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore della legge Concorrenza 2023, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione. Ciò a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.
Infine, in relazione agli interventi del Fondo di garanzia per l’accesso al credito e lo sviluppo delle Pmi (articolo 8, comma 5 del Dl 70/2011), viene espressamente previsto che tale fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital. Quindi è espressamente sancita l’apertura verso questo ulteriore ambito, che è quello di elezione delle start up innovative, per facilitare il credito verso le medesime.
Le norme di incentivazione delle start up mediante l’investimento nel venture capital degli investitori istituzionali e l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale sono state introdotte nel corso dell’esame della legge Concorrenza alla Camera.
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