13 Giugno 2026
C’è controllo di una società anche esercitandovi influenza economica
di Alessandro Germani
In tema di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Tuir), sono piuttosto numerose le sentenze della Cassazione. Il motivo sta nel fatto che negli ultimi anni gran parte delle verifiche condotte verso soggetti con attività di tipo internazionale si focalizzano su questi aspetti, dai quali poi è probabile che si inneschi un contenzioso che arrivi fino ai giudici di legittimità.
Vediamo quindi, nell’ambito della tematica del transfer pricing (Tp), quali sono le principali indicazioni della Cassazione sui vari temi che generalmente emergono.
Nozione di controllo
La sentenza n. 15668 del 9 marzo 2022 ha riguardato una verifica di transfer pricing per il 2005 su una società di distribuzione di gas partecipata al 50 per cento ciascuno da Eni e Gazprom, che poi vendeva ad un soggetto terzo. La Cassazione ha confermato il giudizio di secondo grado circa la presenza del requisito soggettivo del controllo.
Infatti, viene fatto notare che la nozione di controllo fiscale è più ampia di quello civilistico ex articolo 2359 del Codice civile, perché presuppone anche le situazioni di influenza economica; come nel caso di specie, in cui il controllo sull’impresa italiana era esercitato dal socio russo, che era l’unico fornitore del gas acquistato da quest’ultima. Ciò è coerente con le linee guida sul Tp dell’Ocse del 1995 (e degli anni successivi).
Correttamente l’onere della prova che si tratti di un prezzo di mercato ricade sul contribuente (Cassazione, pronunce 9615/2019, 9673/2018, 27018/2017, 7493/2016, 18392/2015).
Ricorso al Tnmm
Il ricorso a metodi reddituali e, fra questi, al Tnmm (Transactional net margin method) è sempre più frequente, da parte sia dell’agenzia delle Entrate sia dei contribuenti. Ma presuppone un’attenta analisi volta a individuare i potenziali comparables nonché l’indicatore di conto economico più adeguato all’effettuazione dei raffronti necessari.
La Cassazione (sentenza 15668/2022) evidenzia gli step che si rendono necessari. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017, è stato emanato il Dm 14 maggio 2018, che pone sullo stesso piano i metodi tradizionali e quelli reddituali.
Il Tnmm mette a confronto l’utile netto con alcune grandezze (costi, vendite, attivi) operando su una marginalità netta, anziché lorda come avviene con il resale method o il cost plus. A quel punto, si potrà effettuare un confronto interno (transazione con soggetti terzi) oppure esterno (transazioni fra soggetti terzi).
In questo secondo caso, i comparables si trovano con il metodo additivo (nominativi forniti dall’impresa), deduttivo (nominativi desumibili da banche dati) o anche misto. Dopodiché bisognerà individuare:
- gli standard di comparabilità da applicare;
- l’indicatore dell’utile netto, scegliendo il più adeguato Pli (profit level indicator) al denominatore fra ricavi, costi e attività per arrivare al dato ponderato utile a fare il confronto.
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza n. 2853 del 31 gennaio 2024. L’agenzia delle Entrate aveva contestato per il 2009 e 2010 l’emissione da parte di una società italiana di note di credito a storno dei ricavi (maggiori costi, minore imponibile in Italia) verso una società inglese di gruppo. Invece per gli anni 2008 e 2009 non era stata contestata la stessa metodologia (Tnmm), che aveva portato ad un aumento del reddito per l’italiana.
Secondo la Corte, la tematica è quella di individuare se le transazioni sono avvenute o meno a valori di mercato, con il contribuente che deve provare l’adozione di prezzi di libera concorrenza.
Il vantaggio del Tnmm sta nel fatto che ci si basa su una tested party che svolge funzioni più semplici (e rischi limitati) e che opera su margini netti. In assenza di confronti interni, si dovrà virare su confronti esterni attraverso un metodo additivo (di chi fa la ricerca) o deduttivo (da banche dati), anche combinati fra loro.
Il ricorso al Tnmm è spesso utilizzato anche dall’agenzia delle Entrate in fase di verifica. Infatti, nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 26432 del 10 ottobre 2024, l’Agenzia aveva effettuato una verifica sulla contribuente ricorrendo al Tnmm anziché al Cup (confronto di prezzo). Tali metodi hanno tutti la stessa dignità, per cui occorrerà poi nello specifico motivare la scelta adottata.
I giudici osservano che, nel caso di specie, non si trattava di mercato aperto con prezzo non controllabile; quindi, il sistema del Tnmm risultava più aderente rispetto al Cup, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato. L’Agenzia ha quindi operato correttamente, individuando operatori similari, escludendone altri e articolando la sua ripresa a tassazione.
Imprese in perdita
Uno degli elementi che è spesso oggetto di confronto e di scontro con i verificatori riguarda il set dei comparables necessario all’applicazione del Tnmm. Ciò in quanto l’Agenzia tende a scartare e a non ammettere le imprese cosiddette in perdita, che, come tali, possono abbassare i valori della mediana e dell’intervallo di libera concorrenza rispetto a quanto calcolato dalla stessa amministrazione finanziaria.
A questo riguardo, tuttavia, la sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024 ha dato ragione al contribuente e sconfessato l’operato dell’Agenzia. La Cassazione afferma che è infatti normale che, in un mercato di libera concorrenza, ci siano anche società in perdita o comunque società prive di alcuni dati contabili.
Vengono richiamate le linee guida dell’Ocse ai paragrafi 1.59 e 3.43, che non prevedono l’eliminazione tout court di società in perdita o con valori contabili ridotti o assenti, se tali risultati sono conseguiti al fine di ottenere risultati migliori negli anni futuri.
Il paragrafo in questione cita alcuni casi quali le imprese in fase di avvio o le imprese fallite, ma deve poi intervenire un giudizio volto ad appurare se si tratti di un caso fisiologico (per cui la perdita è valida) o patologico (per cui invece deve essere scartata).
Inerenza e utilità
La sentenza della Cassazione n. 5753 del 13 marzo 2026 tratta di due Cca (cost contribution agreement) fra una società italiana e una inglese. Prima di qualsivoglia ragionamento sulla bontà delle chiavi di allocazione utilizzate, occorre considerare che:
- le cosiddette shareholder activities (attività di interesse dell’azionista) non sono deducibili in capo alla controllata;
- occorre prestare attenzione ai costi duplicati (come tali indeducibili);
- in generale l’inerenza va sempre provata come vantaggio reale ed effettivo.
Il considerare questi tre punti è un criterio a monte.
Garanzie
La recente ordinanza n. 13136 della Cassazione del 7 maggio 2026 conferma che la gratuità di una garanzia (costituita da pegni e ipoteche) da 60 milioni di dollari accordata da una società italiana a favore della propria controllante statunitense è legittima e non dà luogo alla ripresa che i verificatori avevano effettuato tramite il Cup.
Infatti, l’assenza di corrispettivo è giustificata da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo.
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