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14 Aprile 2026

Bollo sui conti correnti di 118 euro

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


La misura delle imposte di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche viene innalzata da 100 a 118 euro in base all’articolo 12 del Dl 38/26. La norma in questione stabilisce infatti tale modifica nel corpo dell’articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al Dpr 64272 e all’articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, all’Allegato 3 al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs 123/25).

La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato articolo 12. Vediamone le implicazioni e la ratio.

La motivazione dell’incremento del prelievo è stata collegata da più parti al ripristino delle disposizioni di esenzione in tema di participation exemption e di dividend exemption (si vedano le pagine 6 e 7) e che hanno determinato un minor gettito che necessitava di apposita copertura. Conseguentemente la misura dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – è stata incrementata dall’importo attuale di 100 euro all’importo di 118. L’imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l’intermediario.

A livello di decorrenza, come chiarito dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, la nuova misura dell’imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l’importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

La relazione tecnica chiarisce invece le modalità con cui il gettito connesso alla nuova disposizione è stato stimato. È stata considerata la platea delle società, pari a 1,5 milioni come società di capitali e 600mila come società di persone, che detengono mediante due conti correnti le prime e 1,5 le seconde. In verità, si ritiene che questo dato possa essere anche sottostimato vista la tendenza da parte delle imprese italiane ad avere plurimi rapporti bancari e a non prediligere la logica di un’unica banca di riferimento (cosiddetto hausbank). In tal modo il gettito annuo è stato stimato a 390 milioni di euro in base alla misura vigente di 100 euro.

Nell’assunzione che comunque l’incremento sia tale per cui le imprese non ridurranno i conti in essere presso il sistema bancario e i rapporti relativi a fidi, linee di credito e strumenti di risparmio, ciò determina per via dell’incremento di 18 euro un gettito addizionale di 50,2 milioni per il 2026 e 70,2 a regime dal 2027. Questo gettito è stato ridotto per via del fatto che il bollo è deducibile tanto ai fini Ires e Irpef quanto ai fini Irap.

Ricordiamo infatti che per le imprese si tratta di un onere che per i soggetti Ires è deducibile in base all’articolo 99 del Tuir per cassa, ovvero in base al pagamento. Questo va a determinare, al netto delle imposte dirette deducibili, un gettito aggiuntivo che si attesta nell’ordine di circa 50 milioni di euro all’anno per colmare le esigenze delle altre misure previste dal decreto fiscale di recente promulgazione .

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