20 Marzo 2025
Anche per il 2024 si può evitare l’adeguamento ai ribassi di mercato
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Anche per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 permane per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali la possibilità di mantenere lo stesso valore in relazione ai titoli iscritti nell’attivo circolante, sebbene la turbolenza dei mercati possa far individuare un valore di mercato a fine anno che sia più basso di quello di iscrizione. Ciò è tuttavia escluso in caso di perdite durevoli di valore.
La norma è stata introdotta dall’articolo 45, comma 3-octies del Dl 73/2022 e prorogata poi con decreto ministeriale sia per il 2023 sia per il 2024. Ciò in quanto è stata data la possibilità di proroga con norma secondaria demandata direttamente al ministero dell’Economia. La disposizione vale per i soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi nazionali, motivo per cui l’Oic ha recentemente aggiornato il documento interpretativo 11 per i bilanci 2024 in relazione agli aspetti contabili della valutazione dei titoli del circolante.
Occorre in prima battuta chiedersi quali siano i soggetti destinatari di questa disposizione. Infatti si tratta di Oic adopter che iscrivono i titoli in questione nell’attivo circolante. È quindi piuttosto improbabile che si tratti di aziende industriali, mentre la fattispecie sicuramente può riguardare holding di partecipazioni che nel portafoglio dell’attivo possono detenere questa tipologia di investimenti.
Chiarito ciò, è opportuno comprendere a quali titoli si applichi la deroga. Il documento interpretativo chiarisce che si applica ai titoli di debito e di capitale iscritti nell’attivo circolante valutati al minore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, comma 1, n. 9 del Codice civile) di cui ai principi Oic 20 (titoli di debito) e Oic 21 (partecipazioni). Invece, non c’è applicazione ai derivati (Oic 32) che sono iscritti e valutati a fair value.
La deroga riguarda sia i titoli iscritti nei bilanci 2023 sia quelli acquistati nell’esercizio 2024. Chiaramente per i titoli già posseduti nel 2023 si assume il valore degli stessi nel medesimo bilancio, mentre per quelli acquistati nel 2024 ci si riferisce al costo di acquisto.
Qualora ci si avvalga della deroga (in assenza di perdite durevoli) andranno destinati a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio 2024) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato in precedenza, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi. Il documento prevede che in nota integrativa sia data informativa circa le modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato nonché le motivazioni che hanno portato a considerare la perdita temporanea.
Nelle motivazioni vengono rammentate le finalità della norma, che è simile a quella del Dl 119/2018 motivo per cui l’interpretativo 11 ricalca il precedente interpretativo 4. Resta valido che la società potrà applicare la deroga anche solo ad alcuni titoli (titoli con diverso Isin di uno stesso emittente) motivando tale scelta in nota integrativa.
La facoltà non è applicabile in presenza di perdite durevoli, cosa che avviene se dopo la chiusura dell’esercizio vengono venduti i titoli e rilevata la perdita. Il caso che viene fatto è quello di un titolo iscritto a 100 nel bilancio 2023, avente valore di mercato a fine 2024 pari a 70, venduto poi a febbraio 2025 a 70, motivo per cui nel bilancio 2024 non si potrà mantenere l’iscrizione di 100, perché la perdita di 30 dovrà considerarsi durevole.
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