16 Aprile 2026
Alla cassa il 16 luglio per le trattenute di maggio
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Come illustrato nell’articolo precedente, le difficoltà che derivano dall’introduzione di un nuovo obbligo – quello della ritenuta – in un contesto che ne prevedeva la disapplicazione sono relative a due aspetti. Da un lato infatti non c’è l’abitudine a trattare col fenomeno della sostituzione d’imposta, dall’altro si aggiunge la circostanza di un obbligo introdotto in corsa, originariamente a partire dal 1° marzo 2026, ora prorogato al 1° maggio 2026.
Molte delle difficoltà che le imprese si troveranno ad affrontare sono probabilmente le medesime già riscontrate nel 2024 quando gli intermediari assicurativi hanno fatto il loro ingresso nel meccanismo della sostituzione d’imposta. Motivo per cui tornano utili i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 7/E del 21 marzo 2024.
In tema di maturazione, dovrebbe valere sempre il principio per cui la ritenuta va operata all’atto del pagamento della provvigione (circolare 24 del 1983) per cui dovrebbero rilevare i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° maggio 2026, a prescindere dal momento della loro maturazione. Un aspetto particolare di questa disciplina consiste nel fatto che l’intermediario, in base al comma 4, articolo 25-bis, Dpr 600/73, riscuote le somme e quindi nel rigirarle al committente trattiene la provvigione a sé spettante. In tali casi ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Come chiarito dalla circolare 7/E citata, la ritenuta dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa ritenuta è stata operata. Si dovrà guardare quindi ai tre seguenti momenti:
- il mese in cui le provvigioni sono trattenute dall’intermediario;
- il momento in cui la ritenuta si considera operata che coincide col mese successivo;
- il mese ancora successivo (giorno 16) in cui la ritenuta andrà versata.
Quindi in relazione alle somme che gli intermediari incassano nel mese di maggio 2026 (anche se relative a provvigioni precedenti) trattenendo la provvigione di loro spettanza, la ritenuta si considererà operata dal mese di giugno, con obbligo di versamento nel mese successivo.
Altra tematica riguarda la ritenuta in forma ridotta, pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni, se ci si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ciò dovrà essere attestato da apposita dichiarazione (articolo 2, Dm 2446/83) da presentare al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se le condizioni sono integrate in corso d’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Parallelamente a quanto è stato chiarito in relazione al nuovo obbligo per le ritenute degli intermediari assicurativi, anche in questo caso si ritiene che le comunicazioni ai committenti debbano pervenire entro il 16 maggio 2026.
Come chiarito dalla circolare 31/E/14 è possibile trasmettere la suddetta dichiarazione anche tramite Pec, rispettando comunque i termini stabiliti dal decreto ministeriale. La dichiarazione conserva la propria validità anche oltre l’anno cui si riferisce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA