14 Febbraio 2025
Ai nuovi distacchi di personale va applicata anche l’Iva al 22%
di Alessandro Germani
Il decreto legge Salva infrazioni Ue (Dl 131/2204), nel testo che è stato oggetto di conversione, ha introdotto - all’articolo 16-ter - una norma che modifica il trattamento ai fini Iva dei prestiti e dei distacchi di personale, stabilendo che essi sono soggetti alla tassazione, con aliquota 22%. Queste operazioni erano sempre state considerate irrilevanti ai fini del tributo qualora siano state messe in piedi come riaddebito del puro costo senza alcun mark up, a fronte del quale invece si determina l’assoggettamento a Iva.
Questo è dunque il quadro a cui siamo abituati da parecchi anni, che è stato messo in discussione in base a una sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C94-19 dell’11 marzo 2020. In quella circostanza è stato evidenziato dai giudici comunitari che l’onerosità della prestazione nei casi di prestito o distacco del personale implica l’esistenza di un nesso diretto fra prestazione e controprestazione, il che determina l’assoggettamento a Iva.
Occorre considerare che a livello interno la Cassazione si è uniformata a tale pronuncia comunitaria, il che ha comportato il fatto che queste operazioni fossero viste in maniera sempre più problematica all’interno delle imprese. Spesso infatti nei gruppi societari le direzioni del personale optano per lo strumento del distacco o del prestito per allocare correttamente le risorse nella entità societaria presso la quale si trovano ad operare, pur essendo assunti da un’altra entità dello stesso gruppo, ma questo ha dei risvolti in chiave contabile e soprattutto fiscale. Infatti, da un punto di vista delle imposte dirette esiste sempre un tema relativo alla giustificazione della prestazione, motivo per cui il prestito o il distacco vanno accompagnati con l’evidenza del fatto che una determinata persona abbia svolto le proprie mansioni in tutto o in parte a favore dell’entità distaccataria. Questo presuppone ad esempio la compilazione di time sheet atti a dimostrare l’inerenza della prestazione e la sua effettività, ma comporta un onere amministrativo spesso non trascurabile.
Ai fini Iva poi il mero prestito o distacco al puro costo ha sempre comportato l’irrilevanza dell’operazione ai sensi dell’articolo 8 comma 35 della legge 67/1988, purché l’operazione avvenisse al puro costo senza applicazione di alcun mark up. Chiaramente ai fini Iva ciò ha implicazioni diverse secondo la natura del gruppo in cui avvengono i prestiti o i distacchi.
Infatti se in ambito industriale tutto sommato l’assoggettamento ad Iva delle prestazioni non determina un grosso problema posto che il soggetto che riceve la prestazione, se in possesso di un pro rata di detraibilità del 100%, è in grado di detrarre integralmente l’Iva sugli acquisti, ciò non si riscontra nell’ambito dei gruppi che svolgono attività esente (bancari, finanziari, assicurativi, postali, sanitari) per i quali, invece, l’Iva è necessariamente un costo e dunque un aggravio pari al 22%.
Chiarito il contesto, vediamo la portata della norma del Dl salva infrazioni Ue. Come primo aspetto viene abrogata la norma originaria che sanciva l’esclusione ai fini Iva di queste operazioni. Viene poi stabilito che tale conseguenza è valida per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, che si pone quindi come data spartiacque per questa tipologia di operazioni. In tal modo quindi per il futuro si introduce una nuova regola in linea con la pronuncia comunitaria.
L’altro aspetto riguarda evidentemente la gestione del pregresso e dei contenziosi che sono insorti, stabilendosi che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza comunitaria o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
La norma rispetta il principio del legittimo affidamento facendo salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti, tuttavia la salvaguardia non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi.
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