17 Agosto 2023
Vendita di beni e manutenzione con il criterio di competenza
Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’applicazione dell’Oic 34 dal 1° gennaio 2024 comporta per le imprese l’analisi di alcune procedure contabili ma, prima ancora, dei contratti stipulati con la clientela a partire da tale data. È un lavoro da fare per tempo anche per adeguare eventualmente le procedure informatiche.
La novità più importante riguarda l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione per stabilire quali sono le unità elementari da contabilizzare: questo impone l’analisi del contratto di vendita. L’analisi è necessaria perché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
Vediamo alcuni esempi da inquadrare poi nelle specifiche situazioni.
Se l’impresa produce beni in serie, più o meno fungibili, non dovrebbero esserci particolari problemi e, in via generale, può continuare a operare come ha sempre fatto: rilevazione dei ricavi al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. Può essere il caso, per esempio, di un’impresa che produce imballaggi di vetro o plastica.
Invece se l’impresa produce beni più complessi e le vendite sono collegate tra loro dovrebbero essere analizzate le clausole contrattuali al fine di individuare il momento del trasferimento di rischi e benefici. Per esempio, la vendita di un bene che non può funzionare fino al momento della consegna di un altro bene a esso collegato potrebbe presentare alcuni problemi nell’identificazione del momento in cui la stessa si perfeziona e il ricavo è rilevato: problema che rileva se le due consegne avvengono in differenti esercizi. Non si tratta di una novità perché, da sempre, esiste questo problema da risolvere in base alle clausole contrattuali.
La novità più rilevante, tuttavia, riguarda le situazioni in cui coesistono vendite e prestazioni di servizi, che impone la rilevazione del ricavo in base al principio di competenza economica: in queste situazioni deve essere cambiata la procedura sinora seguita da molte imprese. È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione, contabilizzato a parte per rispettare il principio di competenza economica.
L’Oic 34, in linea con l’Oic 11, impone al redattore del bilancio di procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l’analisi del contratto di vendita per stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione: questa è la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente. Proprio per il contratto di vendita di un bene che include anche la prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, si deve evidenziare la differente impostazione contabile che, dal 2024, le imprese dovranno adottare.
Attualmente, per esempio, si rileva un ricavo di 100 ma si dovrebbe contabilizzare il costo della manutenzione imputando lo stesso nel conto economico con contropartita un fondo: questo è previsto dal principio contabile Oic 31 «Fondi per rischi e oneri», comportamento imposto per rispettare il principio di competenza con il quale si correlano i costi di manutenzione ai ricavi. Dal 2024, invece, a fronte di una scomposizione del corrispettivo di 100, per esempio, tra 98 vendita del bene e 2 prestazione di manutenzione per i successivi due esercizi, si imputa 98 ai ricavi dell’esercizio, mentre il corrispettivo di 2 è imputato ai successivi due esercizi in cui saranno sostenuti i costi di manutenzione che saranno correlati ai ricavi derivanti dalla manutenzione.
Le nuove regole evitano l’iscrizione del fondo che, essendo fiscalmente indeducibile, comporta variazioni in sede di dichiarazioni fiscali e pone il problema della fiscalità differita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA