Precedente Successiva

Regole fiscali e civilistiche quasi all’unisono

Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Dal punto di vista contabile il principio Oic 34 ha come oggetto la definizione dei ricavi e in questo ci si è basati sull’esperienza dell’Ifrs 15 per i soggetti Ias adopter. La logica di base è stata quella dell’assunzione del principio di derivazione rafforzata per cui il comportamento contabile dovrebbe avere rilevanza anche dal punto di vista fiscale. A seguito dell’emanazione dell’Ifrs 15 c’è stato il Dm del 10 gennaio 2018 di endorsement fiscale, motivo per cui anche per l’Oic 34 potrebbe essere ipotizzabile un processo simile.

In linea generale il principio Oic 34 consente di individuare in maniera puntuale i ricavi distinguendo quelli relativi alla vendita di beni rispetto alla prestazione di servizi. Similmente vi sono situazioni in cui occorre aggregare più contratti (combining) piuttosto che segmentarli (segmenting). Questi aspetti dovrebbero essere riconosciuti anche fiscalmente in base alle nuove previsioni contabili.

Ci sono tuttavia alcune situazioni in cui continueranno ad esservi, presumibilmente, delle regole fiscali che divergono da quelle civilistiche. Ci si riferisce in particolare al paragrafo 15 dell’Oic 34 che, similmente all’Ifrs 15, prevede la rilevazione di sconti, abbuoni, penalità e resi a diretta riduzione dei ricavi, sulla base della miglior stima del corrispettivo e tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche.

Una classica ipotesi è quella delle vendite con diritto di reso. In tali casi vengono rilevati a conto economico i ricavi di competenza ma poi si tratterà di fare una valutazione complessiva su tutti i rischi di reso che sono ipotizzabili alla chiusura dell’esercizio. Ciò darà luogo ad una riduzione dei ricavi in contropartita di un fondo per oneri. A questa situazione, nell’ambito del Dm di endorsement fiscale dell’Ifrs 15, non è stata riconosciuta rilevanza fiscale (articolo 3 del Dm 10 gennaio 2018), motivo per cui è presumibile che anche per i profili fiscali della stessa fattispecie contenuta nell’Oic 34 sia prevista la stessa soluzione. Del resto, sono le classiche situazioni in cui difettano le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità per cui il fisco opera con la classica cautela per cui la riduzione del ricavo (ovvero il costo del reso) non è riconosciuta. Una situazione simile si rileva anche con riguardo alla riduzione del corrispettivo variabile a titolo di penali. Anche in questo caso il Dm 10 gennaio 2018 (articolo 2 comma 1) ha previsto che la contabilizzazione della penale corrisponda ad un accantonamento che, come tale, non è certo e quindi sarà indeducibile tanto ai fini Ires quanto Irap. Un’ulteriore previsione è quella relativa infine ai contratti onerosi, ovvero quando i costi da affrontare sono superiori ai corrispettivi contrattuali. In tali casi l’Oic 34 prevede che la perdita sia contabilizzata in contropartita (accantonamento) di un fondo per rischi e oneri. Anche tale fattispecie non dovrebbe avere rilevanza ai fini fiscali, in base all’articolo 9, commi 1 e 3, del Dm 8 giugno 2011. © RIPRODUZIONE RISERVATA