08 Dicembre 2025
Tra manovra e delega un doppio binario per premi e avviamenti
di Alessandro Germani
Una dicotomia da sanare, o perlomeno da rivalutare. Il disegno di legge di bilancio per il 2026 attualmente in Parlamento contiene alcune misure che sembrano non collimare con la legge delega di riforma del sistema fiscale. Un esempio è contenuto nell’articolo 32 del testo incardinato in Parlamento che contiene delle misure – al momento previste per il solo 2026 ma si tratterà poi di verificarne l’effettiva portata temporale – che riguardano la fiscalità delle azioni proprie, le cosiddette phantom stock (premi in denaro ai dipendenti legati a risultati di bilancio) e deduzione degli intangibles in presenza di impairment test, che sovvertono i meccanismi attualmente in essere. Ciò che desta perplessità è l’incipit della misura, che fa riferimento agli articoli 6 e 9 della legge delega, mentre nella sostanza le misure in questione creano dei fastidiosi doppi binari. Dei quali obiettivamente si potrebbe fare a meno visto che uno dei principi cardine della legge delega è proprio quello di ridurre tali doppi binari e avvicinare sempre di più il piano contabile a quello fiscale, secondo un principio di derivazione sempre più piena. L’aspetto ulteriormente problematico è che la misura dovrebbe riguardare il solo 2026. Ma considerato che la relazione tecnica non ascrive gli effetti (positivi) di gettito e che comunque si introduce in dichiarazione il monitoraggio di queste fattispecie, non è da scartare l’ipotesi che le misure vengano poi prorogate.
Operazioni su azioni proprie
Le operazioni sulle azioni proprie non hanno effetti reddituali né in ambito Ias/Ifrs né tantomeno in quello Oic. Infatti a seguito delle modifiche del Dlgs 139/2015 esse sono iscritte in una riserva negativa di patrimonio netto e le successive alienazioni non hanno effetti reddituali. In questo quadro, e quindi discostandosi dalla derivazione, si prevede ora che si considerino ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente. La disciplina riguarda le operazioni su quote proprie di Pmi nell’ambito di piani di incentivazione (articolo 26 comma 6 Dl 179/2012), la vendita di azioni proprie acquistate in violazione dei limiti (articolo 2357 comma 4), l’obbligo di vendita laddove si è superata la quinta parte del capitale (articolo 2357-bis comma 2), i casi di alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante (articolo 2359-ter), l’obbligo di alienazione a fronte di partecipazioni reciproche (articolo 121 del Tuf).
Phantom stock
All’interno delle spese di lavoro dipendente (articolo 95 del Tuir) l’attuale comma 6-bis è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2025. E stabilisce che per i soggetti Ias i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (equity settled) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, ovvero con azioni di altre società del gruppo, sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti. Sotto il profilo contabile (Ifrs 2) i piani azionari a favore dei dipendenti sono contabilizzati a costo con una logica di pro rata temporis indipendentemente dal fatto che le opzioni assegnate siano effettivamente esercitate. La norma fiscale ha inteso posticipare la deduzione dell’onere al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari (disinnescando l’articolo 6 del DM 8 giugno 2011). Lo stesso meccanismo di rinvio viene ora esteso anche a quei piani dove non si attribuiscono le azioni ma il controvalore in denaro delle stesse.
Intangibles
Sempre per i soggetti Ias oggi la deducibilità di marchi e avviamenti (articolo 103 comma 3-bis del Tuir) avviene in diciottesimi a prescindere dall’imputazione a conto economico, che per questi soggetti non avviene. La modifica riguarda i marchi, l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita iscritti nel medesimo periodo d’imposta o il cui maggior valore sia stato riconosciuto a fini fiscali. Si prevede la deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Posto che per i soggetti Ias si procede con impairment test, si consente di dedurre solo a partire dal momento in cui si effettua la svalutazione a conto economico e in quella misura.
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