Precedente Successiva

09 Agosto 2025

Tcf, parte dai dati di bilancio la mappatura del rischio fiscale

di Alessandro Germani


Il ruolo dei principi contabili appare centrale nell’ambito della cooperative compliance, disciplinata dal Dlgs 128/2015, così come è stata rivista a seguito della legge delega di riforma fiscale, che ha tra i suoi obiettivi proprio il potenziamento dell’adempimento collaborativo. Tale centralità appare sotto due punti di vista.

Da un lato, infatti, i rischi che devono essere oggetto di mappatura sono anche quelli che derivano proprio dalla (corretta) applicazione dei principi contabili da parte del contribuente. Dall’altro, la tendenza va sempre più verso una completa derivazione del reddito fiscale dal bilancio, motivo per cui le imposte si conteggiano sui dati di bilancio, tranne quando la normativa fiscale preveda espressamente le casistiche in cui ci si discosta dal bilancio stesso. Ciò anche in un’ottica di semplificazione volta a ridurre i cosiddetti doppi binari.

In questo contesto, nell’ambito delle linee guida del Tcm (Tax control model), è cruciale il lavoro svolto dal tavolo tecnico di concerto fra agenzia delle Entrate e Oic (Organismo italiano di contabilità) istituito col provvedimento del 10 ottobre 2024. Il tavolo ha lo scopo di redigere specifiche istruzioni su determinate operazioni che vengono inquadrate tanto dal lato contabile quanto fiscale.

A seguito di ciò è stato modificato il provvedimento del 10 gennaio 2025 con cui sono state approvate le linee guida per il Tcm dei contribuenti del settore industriale con tre specifiche istruzioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Vediamole in rassegna.

Commodity swap

A fronte di un commodity swap sottoscritto per coprire le oscillazioni del prezzo di acquisto del gas naturale, la società recede anticipatamente dal contratto incassando il valore corrente del derivato che risulta positivo. L’importo andrà contabilizzato nella voce A) VII «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri. Se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile, l’importo della riserva va riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Dal punto di vista fiscale l’operazione segue il principio di derivazione rafforzata. Quindi gli utili o le perdite rilevano fiscalmente all’atto del recycling della riserva a conto economico. Il provento assume rilevanza Ires quando la riserva andrà a ridurre i costi di approvvigionamento del gas. Lo stesso ai fini Irap, per il principio della presa diretta dal bilancio.

Diritto di superficie

Una società concede un diritto di superficie a fronte dell’incasso di un canone annuo. Contabilmente i costi per il diritto di superficie sono iscritti nella voce B 8 del conto economico fra quelli di godimento dei beni di terzi. Poiché il diritto di superficie è parificato alla locazione dal lato dei costi, anche dal lato attivo si tratterà di ricavi e non di plusvalenze. Per il principio di derivazione rafforzata, ciò varrà anche sul piano fiscale dal punto di vista Ires.

Prestito obbligazionario

Un soggetto Ias/Ifrs ha emesso un prestito convertibile per cui ai fini contabili si iscrive:

  • a fair value il debito dell’obbligazione nel passivo di stato patrimoniale al netto dei relativi costi di transazione;
  • a patrimonio netto la componente dell’opzione come differenza fra il fair value dell’obbligazione convertibile e quello della sola componente di debito;
  • gli interessi passivi lungo la durata del debito.

Fiscalmente gli interessi rilevano ai fini Ires con le regole dell’articolo 96 del Tuir (risoluzione 10/E/18) e ai fini Irap nella misura del 96 per cento. I costi di transazione che integrano gli interessi passivi in applicazione del costo ammortizzato rileveranno anch’essi ai fini Ires e Irap. I costi di transazione imputati a equity sono deducibili Ires e Irap nell’anno di sostenimento. La conversione del prestito in equity non rileva fiscalmente ma è un mero giroconto patrimoniale. In caso di mancato esercizio della conversione le riserve di patrimonio netto generate da interessi passivi (dedotti) cono tassate Ires e Irap (articolo 5, comma 4 del Dm 8 giugno 2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA