08 Agosto 2025
Tcf, allineamento ai principi contabili per obbligazioni e diritti di superficie
di Alessandro Germani
Aggiornato il provvedimento delle Entrate del 10 gennaio 2025 che riguarda le linee guida del Tcf (Tax control framework) per i contribuenti industriali interessati dal regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance). In particolare, poiché questo istituto prevede uno stretto collegamento con i rischi derivanti dall’adozione dei principi contabili, era stato istituito con provvedimento del 10 ottobre 2024 un tavolo tecnico fra Entrate e Oic (Organismo di contabilità) per mappare la ricaduta degli aspetti contabili sulla tassazione.
A valle di questo, pertanto, è stato effettuato l’aggiornamento di ieri 7 agosto del provvedimento di gennaio, per tenere conto di tre casistiche che sono state analizzate congiuntamente da Entrate e Oic. In particolare, sono state fornite le indicazioni, a livello di comportamento contabile e di conseguente trattamento fiscale, delle seguenti tre fattispecie, ovvero:
- il recesso anticipato da un contratto di commodity swap;
- il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie;
- l’emissione e la chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.
È stato poi approvato sempre con data 7 agosto il provvedimento delle Entrate che riguarda il Tcf (tax control framework) per le imprese assicurative. Si tratta, infatti, dell’approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in attuazione dell’articolo 4 comma 1-quater, del Dlgs 128/15 per queste specifiche imprese (assicurative). Ricordiamo che a inizio anno, con provvedimento del 10 gennaio 2025 (citato sopra e oggetto sempre di modifica) erano state approvate le specifiche linee guida per il Tcf delle imprese industriali. Pertanto l’intervento datato 7 agosto mette a disposizione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono le specifiche linee guida per l’adempimento collaborativo dei soggetti assicurativi. Gli aspetti peculiari e di maggiore interesse sono contenuti nell’allegato che consiste nelle specifiche linee guida rivolte appunto al settore assicurativo.
Il cuore del documento è dato dal paragrafo riguardante la Risk and control matrix standardizzata (Rcms) in cui viene identificato lo specifico rischio fiscale per questi soggetti. La logica della matrice è leggermente differente da quella del settore industriale. In quest’ultima, infatti, la logica è quella per cui si individuano le varie aree aziendali (ciclo attivo, ciclo passivo, gestione immobilizzazioni, gestione personale, gestione finanziaria, gestione magazzino e adempimenti fiscali) e per ciascuna di esse poi si enucleano per le varie attività i rischi potenziali collegati. Ad esempio, dal lato del ciclo attivo circa l’emissione delle fatture il rischio collegato è connesso all’errata, tardiva o omessa fatturazione.
Invece nella matrice dei soggetti assicurativi vengono passati in rassegna ben 126 rischi potenziali che riguardano, come è logico che sia, da un lato aree di rischio che sono comuni a tutti i contribuenti, compresi quelli industriali (ad esempio accantonamenti, ammortamenti, Ace, credito d’imposta estero, consolidato fiscale eccetera) accanto a fattispecie che sono invece tipiche per i contribuenti assicurativi e che li contraddistinguono dalle realtà industriali. È il caso ad esempio delle riserve sinistri, delle riserve tecniche del ramo vita, della svalutazione e delle perdite su crediti verso assicurati, dell’errata variazione del 50% dei dividendi del ramo vita e di quella del 10% delle altre spese amministrative (ai fini Irap). Oltre che di specifiche imposte del comparto come quella sulle assicurazioni.
Ricordiamo che all’appello mancano quindi le sole imprese bancarie per le quali sono previste delle apposite linee guida tarate su di esse, con le quali a questo punto il tracciamento della mappa dei rischi e del percorso per la documentazione utile alla cooperative compliance di tutte le tipologie di contribuenti potrà dirsi completato.
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