11 Luglio 2025
Tax control framework per le Pmi: l’opzione biennale non è revocabile
di Alessandro Germani
l decreto firmato il 9 luglio dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo relativo al Tcf (tax control framework) opzionale rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di diffondere la cultura della cooperative compliance a tutti i livelli. Ricordiamo infatti che i soggetti che possono entrare nel regime in base ai requisiti dimensionali sono attualmente i soggetti con volume d’affari o ricavi pari a 750 milioni di euro, limite che si abbassa a 500 milioni a decorrere dal 2026 e poi addirittura a 100 milioni a decorrere dal 2028. Rispetto a questi soggetti e agli altri che comunque posseggono i requisiti di diritto per l’accesso al regime, l’articolo 7-bis del Dlgs 128/15 prevede un regime opzionale, per quei soggetti che almeno dimensionalmente possiamo definire minori. Le disposizioni attuative di tale regime opzionale erano previste dal comma 3 in base a un decreto dell’Economia che adesso vede la luce.
L’esercizio dell’opzione per tale regime prevede il possesso della seguente documentazione:
- un documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
- una strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
- un documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- una mappa dei processi aziendali;
- una mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- una certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base all’articolo 4, comma 1-bis, del Dlgs 128/2015 redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 4 comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.
Con l’opzione il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Lo stesso deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti e deve essere redatto in coerenza con le linee guida previste dall’articolo 4, comma 1-quater.
Se nel periodo di vigenza dell’opzione si verificheranno modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento di tale sistema, andrà prodotta una nuova certificazione. La stessa andrà aggiornata in base a quanto previsto dall’articolo 4 comma 1-ter. Il sistema di controllo del rischio fiscale è predisposto e certificato con data certa prima dell’esercizio dell’opzione.
L’opzione viene comunicata telematicamente alle Entrate con un apposito modello approvato delle Entrate stesse. L’opzione si considera valida se è allegata tutta la documentazione in precedenza illustrata.
Il Tcf opzionale garantisce al contribuente gli effetti premiali dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la comunicazione (disapplicazione delle sanzioni in caso di violazioni su rischi comunicati preventivamente mediante interpello, disapplicazione del reato di dichiarazione infedele e non costituzione di notizia di reato dal lato dei componenti attivi ma non di quelli passivi). Tali benefici presuppongono i requisiti di ammissibilità dell’interpello riguardante la condotta fiscale del contribuente. L’Agenzia in fase di controllo verifica la sussistenza dei requisiti per l’opzione. In assenza di tali condizioni o se queste vengono meno, o in caso di inosservanza dei doveri a cui è tenuto il contribuente, ciò comporta il venir meno dei benefici sanzionatori dall’inizio del periodo d’imposta in cui i requisiti vengono meno.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e il regime opzionale in questione ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine esso è tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta. Tuttavia tale proroga tacita potrà essere evitata se il contribuente, prima della scadenza del termine biennale, comunichi all’agenzia delle Entrate la revoca espressa con il modello appositamente previsto. Il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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