28 Maggio 2026
Svalutazione delle obbligazioni, contabilità e fisco più lontani
di Alessandro Germani
Con la recente legge di bilancio 2026 è stato modificato il regime della svalutazione ai fini fiscali dei titoli obbligazionari per i soggetti Oic e per quelli Ias/Ifrs (per questi ultimi solo relativamente alle obbligazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie). La norma è stata anche rivista nel corso dell’iter parlamentare, ma ne è emersa una versione che divarica una volta di più il comportamento contabile da ciò che è richiesto ai fini fiscali. E non aiuta quindi a livello operativo, probabilmente anche senza esigenze particolari di gettito, il che spiega ancor meno tale necessità di divaricazione. Vediamone il perché.
Per i soggetti Oic è stato modificato l’articolo 94 comma 4 del Tuir a fronte del quale per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato:
per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre
per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell’ultimo semestre.
Pertanto per i titoli quotati si guarda alla media aritmetica dell’ultimo semestre, per gli altri al decremento che si genera a livello di Mot nell’ultimo semestre. Per inciso, invece, per i soggetti Ias/Ifrs la valutazione dei titoli obbligazioni del circolante continua ad assumere rilevanza anche ai fini fiscali (il comma 4-bis è infatti immutato).
Veniamo ai titoli immobilizzati disciplinati dall’articolo 101 del Tuir. Al comma 2 (invariato) continua a prevedersi che per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri si deduce la minusvalenza guardando alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Per i soli soggetti Ias, invece, la norma ha previsto che le minusvalenze abbiano rilievo fiscale solo se imputate a conto economico (secondo capoverso del comma 2).
In precedenza, per questi soggetti era prevista la rilevanza integrale delle svalutazioni effettuate contabilmente in base all’articolo 110 c. 1-bis lettera a) del Tuir, che infatti ora è stato soppresso. Pertanto il meccanismo di floor fiscale che esisteva solo per i soggetti Oic è stato introdotto anche per i soggetti Ias/Ifrs. Per tali soggetti restano irrilevanti le svalutazioni imputate al prospetto OCI (other comprehensive income) e ciò è confermato dalla norma per cui la rilevanza delle minus è legata all’imputazione a conto economico.
Vediamo il quadro che se ne ricava, al di là della difficoltà delle regole fiscali legate al panorama dei soggetti interessati (Oic e Ias/Ifrs) e alla natura dei titoli (circolante o immobilizzati).
Concentriamoci sui soggetti Oic e sulle obbligazioni iscritte nel circolante. Ai sensi dell’articolo 94 c. 4 del Tuir come modificato dalla legge 199/25 si guarda adesso per i titoli quotati alla media dei prezzi dell’ultimo semestre e per gli altri all’andamento del Mot dell’ultimo semestre. In precedenza, si consideravano per i titoli quotati i prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, mentre per quelli non quotati il valore normale dei titoli analoghi (articolo 9 comma 4 lettera c del Tuir).
Guardiamo ora al dato contabile, che costituisce necessariamente la base. L’Oic 20 relativo ai titoli di debito per quelli non immobilizzati (paragrafi 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo. Generalmente, se non si è in presenza di titoli quotati, si ricorre a modelli interni di finanza con cui viene effettuata la valutazione dei titoli. Considerando che i soggetti in questione sono sofisticati e spesso vigilati, queste valutazioni dovrebbero mettere al riparo da qualunque inconveniente, pur differenziandosi rispetto al Mot semestrale introdotto per i titoli del circolante dei soggetti Oic. Fra questi soggetti, peraltro, vi sono innumerevoli compagnie assicurative i cui bilanci di esercizio, che costituiscono la base per il conteggio delle imposte, sono redatti in base ai principi nazionali a differenza del consolidato che è redatto secondo gli Ias/Ifrs. Ci si domanda, pertanto, se abbia senso disarticolare i due piani (contabile e fiscale). Anche perché in base alla relazione tecnica al ddl di bilancio 2026 la misura sarebbe in grado di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo, peraltro, non quantificabili per via della volatilità del mercato. Considerando che tale norma è appena entrata in vigore e al di là di trimestrali e prossime semestrali il vero banco di prova sarà quello dei bilanci di fine 2026, ci sarebbe il tempo necessario per un suo ripensamento dettato da esigenze di semplificazione.
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