02 Ottobre 2026
Sui titoli favoriti gli intermediari italiani
di Alessandro Germani
La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia contestando il fatto che l’attuale legislazione favorisce quelle situazioni in cui titoli e obbligazioni, da cui scaturiscono interessi comunemente soggetti a ritenuta, sono depositati da investitori non residenti presso intermediari finanziari residenti in Italia, oppure stabili organizzazioni in Italia di intermediari esteri, o questi ultimi abbiano comunque nominato un rappresentante fiscale in Italia. In tutte queste circostanze, infatti, può scattare l’esenzione dalla ritenuta su interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari.
In tema di applicazione dell’imposta ai non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera b), Tuir stabilisce che sono prodotti nel territorio dello Stato «i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali». L’articolo 6, comma 1, Dlgs 239/06 prevede che non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. L’articolo 7 prevede come condizione l’intervento del trittico di intermediari citati (risposta 647/21).
Stando così le cose, l’esenzione da ritenuta scatta laddove si utilizzi un intermediario italiano (direttamente, mediante rappresentante fiscale, passando per il tramite di una branch italiana di un soggetto estero). Questo mette fuori gioco quegli intermediari che operano in libera prestazione di servizi in base all’articolo 56, Tfue e 36, See e che intendono pertanto operare dal proprio stato di residenza, senza optare per una situazione di “stabilimento” in Italia, modalità che in ambito finanziario è sempre più diffusa. È evidente che una legislazione siffatta sposta l’ago della bilancia dell’investimento dei non residenti, perché si privilegiano strutture che poggiano su intermediari domestici, alterando gli equilibri concorrenziali.
Di qui l’invio di una lettera di costituzione in mora. Per queste casistiche, compresa quella afferente ai Pir (si veda l’articolo sopra), la Commissione può aprire una procedura d’infrazione, che parte con una richiesta di informazioni («lettera di costituzione in mora») cui lo Stato membro interessato deve rispondere entro un termine preciso, in genere due mesi, come nel caso di specie. Sulla base del contenuto della risposta e del convincimento da parte della Commissione del fatto che lo Stato non stia ottemperando agli obblighi comunitari previsti, la Commissione può inviare un parere motivato con cui ingiunge allo Stato membro di conformarsi al diritto dell’Ue e a prendere gli opportuni provvedimenti.
Se ciò non accade la Commissione può rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia europea. In caso di sentenza di condanna, lo Stato membro deve adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta.
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