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06 Dicembre 2023

Sui prodotti fitosanitari il 2% sul fatturato dell’anno precedente

di Davide Cagnoni e Antonio Iorio


Diventa operativo, dopo circa un anno e mezzo, il versamento del contributo del 2% per la vendita di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, e da gennaio le aziende interessate dovranno inserire i dati del fatturato sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale del ministero dell’Agricoltura.

A prevederlo è il decreto attuativo previsto dalla legge 23/2022 pubblicato sulla Gazzetta del 18 ottobre 2023 che concerne le modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare. Restano tuttavia importanti dubbi applicativi (alcuni dei quali già segnalati sul Sole 24 Ore del 29 marzo 2022) che renderebbero necessario un intervento chiarificatore del ministero competente.

Il contributo

La legge 23/2022 (modificando la legge 488/1999) ha confermato nella misura del 2% del fatturato dell’anno precedente (pagamento in due rate semestrali) l’entità del contributo a carico dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei suddetti prodotti.

Soggetti obbligati

Il contributo deve essere corrisposto da coloro (comma 1 bis mai modificato dell’articolo 59 della legge 488/1999) che hanno la titolarità di autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti in questione in base al relativo fatturato di vendita.

Sembrerebbe quindi che se nella vendita dei medesimi prodotti (tra produttore e utente finale) intervengono varie aziende titolari dell’autorizzazione di immissione in commercio, il contributo deve essere corrisposto da ciascuna di esse. Il che evidentemente comporterebbe che sul medesimo prodotto oggetto della medesima cessione da parte della filiera di vendita si sconterebbe ripetutamente il contributo (da parte di soggetti differenti) con possibili conseguenze:

a) in caso di rivalsa sull’acquirente (e quindi di addebito del contributo in fattura), il prezzo al consumo del prodotto rischierebbe di aumentare anche in ragione delle aziende (titolari dell’autorizzazione) che interverrebbero nella filiera di vendita;

b) in caso di assenza di rivalsa, a molte aziende non converrebbe più vendere taluni dei prodotti perché i margini di utili sono spesso esigui che rischierebbero in alcuni casi anche di non coprire l’importo del contributo del 2 per cento.

Versamento

Secondo il nuovo decreto il contributo va versato:

a)presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente direttamente, o con ccp intestato alla tesoreria con indicazione della causale, del capo (XVIII) e del capitolo di imputazione (3583) o con bonifico bancario;

b) in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio e il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti interessati «relativo all’anno precedente».

Dalla norma sembra che il versamento debba essere ragguagliato al fatturato annuo dell’anno precedente e quindi suddiviso in due. Tale modalità si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal decreto del ministero delle Politiche comunitarie 22 luglio 2008 (articolo 3) secondo cui il versamento va ragguagliato al fatturato del semestre precedente.

Si ritiene prevalente, non fosse altro per la cronologia dei provvedimenti, la soluzione adottata dal recente decreto. Poiché la differenza è rilevante (ad esempio, alla scadenza del 15 luglio 2022 il contributo dovrebbe commisurarsi alla metà del fatturato del 2021 e non a quello del primo semestre 2022) sarebbe necessario un chiarimento.

Comunicazioni al Sian

In ogni caso, verosimilmente per introdurre una sorta di monitoraggio sugli adempimenti da porre in essere, le aziende interessate devono inserire sul portale informatico del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale):

  1. dal 1°gennaio al 15 luglio 2024 il bilancio relativo all’anno precedente (2023) e una dichiarazione sostitutiva del fatturato rilevante ai fini del contributo;
  2. dal 1°gennaio al 31 marzo 2024 i dati relativi al fatturato rilevante del 2022.

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