06 Dicembre 2023
Arrivano sanzioni pesanti Incertezza per la diffida e la riduzione del 30%
di Davide Cagnoni e Antonio Iorio
L’altra novità sul versamento del contributo su cui interviene il decreto concerne le sanzioni particolarmente severe introdotte dalla legge.
Va ricordato, infatti, che, dopo oltre 20 anni dall’introduzione del contributo, per la prima volta sono state previste sanzioni, di natura amministrativa, per l’omesso, infedele e ritardato versamento.
Competente all’applicazione e alla riscossione delle sanzioni è la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane del Dipartimento delle politiche competitive del ministero dell’Agricoltura.
Anche il versamento delle sanzioni seguirà le regole del contributo: direttamente presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, o tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria o, in ultimo, con bonifico bancario.
Non è chiara tuttavia la procedura che verrà seguita nell’eventuale irrogazione delle sanzioni particolarmente severe (200% in caso di omesso o insufficiente versamento e 0,1 per cento per ogni giorno di ritardato versamento).
In sintesi, il dubbio di non poco conto che andrebbe chiarito è se nella contestazione di queste sanzioni trovi o meno applicazione il disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Dl 91/2014. In base a tali norme in caso di sanzioni amministrative:
a) per le violazioni in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, l’organo di controllo, ove accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate. Se la diffida viene adempiuta nei successivi 30 giorni, non vi sono sanzioni;
b) per le violazioni alle norme in materia agroalimentare se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, alla riduzione della sanzione (un terzo del minimo ex legge 689/1981) si applica l’ulteriore riduzione del trenta per cento.
Si tratta quindi di comprendere se l’omesso o il tardivo versamento del contributo del 2% possano rientrare nelle violazioni in materia agroalimentare o di sicurezza alimentare.
Stante anche la rubrica del recente decreto (contributo annuale per la sicurezza alimentare) si ritiene che anche le violazioni agli obblighi di versamento possano rientrare in tale ambito e quindi seguire il regime della diffida (ma non quello della riduzione del 30%).
Al contrario se si ritenessero estranee alla materia della sicurezza alimentare si applicherebbe il generale regime previsto dalla legge 689/1981 in base al quale la sanzione prevista sarebbe ridotta a un terzo se corrisposta entro 60 giorni dalla sua contestazione. Anche su questo tema sarebbero auspicabili dei chiarimenti ufficiali
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