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15 Agosto 2025

Stress test sui flussi aziendali per la gestione del rischio fiscale

di Alessandro Germani


Con il provvedimento delle Entrate 321940/2025 sono state emanate le linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 agosto 2025) che si aggiungono a quelle dei contribuenti industriali emanate il 10 gennaio 2025. All’appello mancano solo le linee guida delle banche per chiudere il cerchio dei vari contribuenti interessati.

La logica per cui sono state emanate le linee guida risponde all’esigenza di passare da un modello aperto a uno certificato. Infatti, l’esperienza della cooperative compliance si è basata dalla sua origine su modelli aperti, predisposti dai contribuenti e validati dall’Agenzia prima dell’ingresso. La standardizzazione risponde invece alla finalità di diffondere l’istituto – anche con un abbassamento graduale dei limiti di ingresso – che comporta il ricorso a professionisti appositamente abilitati che certifichino il Tcm (Tax control model) del contribuente, sgravando in questo modo l‘Agenzia. Di qui l’esigenza di linee guida ad hoc tali da indirizzare i contribuenti, i loro consulenti e i certificatori nella predisposizione del filing necessario all’ingresso nella procedura.

Chiarita la logica di fondo, la mappa dei rischi e dei controlli fiscali riguarda i rischi adempimento, ovvero quelli relativi sia ai processi di business sia ai processi specifici di adempimento fiscale (dichiarazioni, versamenti). La mappa non riguarda invece i rischi interpretativi relativi ai profili di incertezza sull’applicazione delle norme e sulla riconducibilità dei casi concreti alle fattispecie astratte da esse previste.

Come già per le imprese industriali, così anche per i contribuenti assicurativi viene chiarito che le linee guida si rivolgono ai nuovi istanti, mentre i soggetti già aderenti non sono tenuti a recepire lo schema di Rcms (Risk and control matrix standardizzata) ma il documento potrà costituire un utile spunto per il miglioramento dei processi interni di gestione del rischio fiscale.

I soggetti industriali

Venendo quindi ad un confronto, per i soggetti industriali sono state individuate le seguenti aree aziendali:

  • ciclo attivo;
  • ciclo passivo;
  • gestione immobilizzazioni;
  • gestione personale;
  • gestione finanziaria;
  • gestione magazzino;
  • adempimenti fiscali.

Per ognuna di queste sono stati individuati i principali rischi tipici connessi.

Le assicurazioni

È evidente che questa rappresentazione guarda al bilancio di questi soggetti e alle relative aree. Che differiscono evidentemente da quelli delle compagnie assicurative per le quali si è scelto piuttosto di enucleare 126 tipologie di rischi fiscali, molte delle quali afferiscono solo a questi soggetti mentre altre sono più generiche, potendo riguardare tanto una compagnia assicurativa quanto un’impresa industriale. Ad esempio, i rischi afferenti all’errata applicazione delle norme per le riserve danni o vita sono fattispecie specifiche delle compagnie. Lo stesso dicasi per casistiche quali il bollo sui contratti assicurativi, l’imposta sulle assicurazioni o l’imposta sulle riserve matematiche. Mentre poi sono elencate una serie di previsioni che riguardano potenzialmente tutti i contribuenti (Ace, Pex, plusvalenze, credito d’imposta estero, svalutazioni immobili, eccetera).

È anche vero che tutta una serie di attività che sono enucleate per le aziende industriali sono potenzialmente valide anche per le compagnie. Infatti, molte delle tematiche classiche di ciclo attivo sono specifiche delle sole realtà industriali in quanto le assicurazioni sono tendenzialmente in regime di dispensa degli adempimenti per cui sono emesse solo poche fatture imponibili. Per questi soggetti, infatti, la tematica è piuttosto interpretativa dal lato attivo per distinguere flussi tipicamente esenti da quelli che secondo l’Agenzia sarebbero invece imponibili. Al tempo stesso certe tematiche del lato passivo legate al diritto alla detrazione tendenzialmente non riguardano le compagnie laddove queste siano in dispensa ex articolo 36-bis del Dpr 633/72. Ma anche fra le assicurazioni ci sono casistiche che fuoriescono da questi schemi. Così come per le industriali l’elenco fornito ad hoc per le assicurazioni può comunque costituire una valida guida. È il motivo per cui può essere opportuno un mix ragionato utile ai vari soggetti interessati, indipendentemente dalla loro appartenenza al settore industriale o all’assicurativo.

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