21 Settembre 2026
Status, tempi e conferimenti: le tre condizioni da monitorare
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
La fruizione delle agevolazioni fiscali a supporto degli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative – detrazione o deduzione ordinaria del 30% (articolo 29, Dl 179/2012) e detrazione maggiorata “in regime de minimis” (articolo 29-bis Dl 179/2012 e Dm 28 dicembre 2020) – impone un rigoroso presidio preventivo. La prassi delle Entrate e le attività di liquidazione automatica o formale (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) tendono infatti a disconoscere il beneficio in presenza di carenze documentali, tardività formali o mancato rispetto del periodo minimo di detenzione (holding period).
Tenuto conto anche della complessità del quadro normativo di riferimento, per evitare recuperi d’imposta, sanzioni e decadenza dall’incentivo, i contribuenti sono tenuti a predisporre un vero e proprio compliance file probatorio all’atto dell’investimento, indispensabile per superare i controlli automatici o i successivi accertamenti documentali dell’Erario.
Le cautele operative
L’accesso e il mantenimento del beneficio fiscale richiedono il costante monitoraggio di specifiche condizioni sostanziali:
- verifica dello status della società emittente: la società target deve risultare iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data dell’investimento e mantenere i requisiti per l’intera durata del vincolo;
- rispetto dell’holding period triennale: le quote o azioni sottoscritte devono essere detenute per almeno tre anni (articolo 5 del Dm 7 maggio 2019, e Dm 28 dicembre 2020). La cessione a titolo oneroso, la riduzione di capitale per recesso o il trasferimento delle quote prima del triennio comportano la decadenza integrale con obbligo di restituzione del beneficio maggiorato degli interessi legali;
- natura dei conferimenti: il beneficio spetta esclusivamente a fronte di conferimenti in denaro iscritti alla voce di capitale sociale e riserva sovrapprezzo; sono esclusi apporti in natura o crediti non direttamente convertiti secondo i requisiti di legge.
Il set documentale
In base all’articolo 5 del Dm 7 maggio 2019 e della disciplina di attuazione, l’investitore deve acquisire dalla startup ed esibire, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, un fascicolo documentale completo contenente:
la certificazione della startup innovativa: è richiesta l’attestazione rilasciata dalla società target entro 60 giorni dall’operazione (o entro il termine di presentazione del modello dichiarativo), che certifichi l’importo dell’investimento agevolabile, il non superamento del plafond complessivo di raccolta ammissibile (15 milioni di euro per il regime ordinario; 300mila euro per il de minimis) e il codice fiscale dell’investitore;
- il business plan e la copia del piano di sviluppo: occorre acquisire il documento programmatico che dettagli l’attività di ricerca, sviluppo o innovazione tecnologica, a supporto della qualificazione dell’investimento;
- la quietanza di versamento e la visura camerale: è necessaria la documentazione bancaria attestante il bonifico o l’avvenuto versamento in conto capitale, insieme alla visura camerale aggiornata che comprovi l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- la ricevuta della piattaforma Mimit (per detrazioni maggiorate ex articolo 29-bis): va conservata l’attestazione telematica generata dalla piattaforma del ministero delle Imprese e del made in Italy recante l’esito positivo della registrazione dell’aiuto de minimis.
Il contenzioso
Nelle ultime pronunce, i giudici tributari hanno chiarito che la tardiva iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese non preclude automaticamente la detrazione Irpef in capo all’investitore persona fisica, qualora l’operazione e i requisiti sostanziali di innovatività risultino sussistenti ed effettivi all’atto dell’investimento, privilegiando il principio di sostanza economica rispetto al mero formalismo temporale (Cgt di secondo grado della Lombardia, sentenza 215/6/2026).
Il disconoscimento del beneficio, inoltre, non può essere fondato su presunzioni generiche di abuso del diritto o su asseriti intenti elusivi. In presenza del set documentale previsto dai decreti ministeriali, infatti, grava sull’ufficio l’onere di provare la fittizietà dell’operazione societaria o l’artificiosità dell’apporto finanziario (Cgt di primo grado di Padova, sentenza 391/1/2025).
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