04 Giugno 2025
Stabile organizzazione, l’inerenza blinda le spese di regia
di Alessandro Germani
Nell’ambito dei gruppi multinazionali con società o branch collocate in Italia spesso si pone la tematica delle management fees (o spese di regia) che vengono ad esse ribaltate dall’head quarter di gruppo.
La fattispecie assume caratteristiche differenti nei due casi. Infatti, laddove vi sia una struttura societaria italiana, andrà compreso quanto questa sia leggera o pesante, per valutare in sostanza l’inerenza in senso ampio degli addebiti che provengono dal gruppo. Tendenzialmente, infatti, questi saranno deducibili se si tratta di servizi che l’entità domestica non si procura già da sé (altrimenti ci sarebbe una duplicazione di costo), che sono nel suo interesse e non in quello della società controllante (shareholder activities).
Discorso parzialmente differente va fatto per una stabile organizzazione, perché in quel caso occorrerà analizzare anche la struttura della casa madre. Se questa non dovesse avere infatti ricavi propri, ma gli stessi fossero riconducibili integralmente (o anche parzialmente) alle sue branch, va da sé che anche i costi sostenuti a livello centrale avrebbero in sé motivo di ribaltamento presso le strutture periferiche. Perché sono queste che oltre a conseguire i ricavi dovranno essere in grado di assorbire i relativi costi, seppur sostenuti centralmente ma nel loro interesse.
In tutti questi casi ci sono delle tematiche da porre in evidenza in fase di mappatura dei flussi intercompany e di predisposizione della documentazione. In primis occorre individuare l’inerenza del costo, ovvero la legittimità della sua deduzione in capo all’entità italiana. Al di là quindi dell’interesse specifico dell’entità, che va sempre provato e verificato, c’è un tema di allocazione del costo attraverso driver oggettivi, quali il fatturato, il numero delle teste, i metri quadrati.
L’analisi, quindi, va condotta nell’ottica di individuare la allocation key più rispondente al caso specifico. Non è infrequente che, quando si tratti di costi sostenuti centralmente, in fase di verifica l’Ufficio entri nel merito anche dei costi sostenuti a livello centrale, come base dei dati da riaddebitare poi localmente.
Ciò sulla base dei bilanci esteri, delle evidenze amministrative e in ultima analisi di certificazioni ad hoc che potranno essere rilasciate dai revisori.
Al di là di tutto, poi, uno scudo molto importante è costituito dall’articolo 7 del Dm del 14 maggio 2018 relativo ai servizi a basso valore aggiunto. In tali casi infatti l’addebito, costituito dai costi diretti più quelli indiretti più un margine di profitto (mark up) individuato nel 5%, può costituire un prezzo di libera concorrenza.
È importante in questi casi che i servizi prestati non costituiscano un’attività core ad elevato valore aggiunto, ma si tratti di mere attività di supporto, senza rischi significativi né sfruttamento di intangible particolari. Va da sé che in questi casi va condotta un’attenta analisi funzionale atta ad individuare che non si tratti di funzioni Kert (Key entrepreneurial risk taking) lungo la catena del valore.
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