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21 Maggio 2025

Sopravvenienze attive, il Fisco segue la sentenza

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


A fini delle imposte sui redditi la tassazione della sopravvenienza attiva è guidata dalla certezza e obiettiva determinabilità del componente positivo di reddito. Ciò nel caso di un giudizio che riconosce un credito o disconosce un debito preesistente del contribuente deve portare all’iscrizione (e alla tassazione) della posta nell’anno di deposito della sentenza, a meno che l’efficacia esecutiva della stessa non sia stata nel frattempo sospesa. Così la Cassazione nell’importante e condivisibile sentenza n. 13369 pubblicata il 20 maggio.

La tematica riguardava il debito per interessi di una società nei confronti della banca, per cui la società stessa aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento negativo, deducendo la natura anatocistica della clausola sul saggio di interesse, e la conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. In primo grado la società aveva vinto e poi in appello la decisione era stata confermata con sentenza depositata il 25 giugno 2009, divenuta definitiva nel 2010 per mancata impugnazione.

La Cassazione, ribadendo che la sopravvenienza va tassata quando diviene certa (Cassazione n. 3901/23, n. 24580/22, n. 1508/20, n. 20608/23), chiarisce che occorre guardare al momento del deposito del provvedimento. Essa ribadisce un principio importante, ovvero che la tassazione del componente è subordinata alla sua iscrizione e ciò attiene a fenomeni economici relativi alla tecnica contabile, come chiarito dalla relazione illustrativa del previgente articolo 75 del Tuir (oggi articolo 109). Gli eventuali aggiustamenti saranno sempre possibili con l’iscrizione di sopravvenienze attive e passive che vanno a modificare quanto fatto in origine. Ciò significa che se poi si dovesse perdere in gradi successivi, vi sarà l’iscrizione di un componente negativo di reddito. Qui si innesta un altro fattore per i giudici di legittimità, ovvero un fenomeno che potrebbe opporsi all’iscrizione del componente positivo. Ad esempio, un rimborso di imposta che non si ottiene in presenza di debiti preesistenti (Cassazione 13948/08). È altresì il caso di una sentenza la cui efficacia esecutiva sia sospesa nelle more del giudizio di appello o di quello per cassazione. In tali casi ciò ostacola all’iscrizione del componente positivo. La Cassazione conferma quindi la “guida” contabile per l’iscrizione del provento, legata al deposito della sentenza (e non al suo passaggio in giudicato) a meno che non vi sia una sospensione. Se poi i successivi gradi di giudizio dovessero ribaltare l’esito, esiste sempre il meccanismo delle sopravvenienze che potrà rimediare all’iscrizione iniziale.

Quindi la regola contabile appare chiara, confermata anche dai giudici. Va da sé che resta al prudenziale apprezzamento degli amministratori, eventualmente, svalutare il credito con un accantonamento che impatti, in tutto o in parte, il componente positivo fino alla sua definitività. O a seconda dei casi prevedere la non distribuibilità dell’utile che ne deriva.

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