03 Settembre 2025
Società all’estero con bilanci Ias: spazio alla derivazione rafforzata
di Alessandro Germani
La risposta a interpello 220/2025 delle Entrate evidenzia la centralità del bilancio per la determinazione delle imposte Ires e Irap. Questo principio, che costituisce un caposaldo della riforma fiscale, è fatto proprio e ribadito dall’Agenzia in una fattispecie in cui viene data priorità al bilancio stesso e alle esigenze di snellezza e semplificazione richieste dal contribuente, che, come avviene appunto in questo caso, sono favorevolmente accolte dall’erario. Vediamo di cosa si tratta.
Una holding industriale ha redatto il proprio bilancio fino al 2019 secondo i principi contabili nazionali. Dopodiché ha effettuato un’operazione transfrontaliera per cui si è trasformata da società per azioni di diritto italiano a NV (naamloze vennootschap) di diritto olandese. Il tutto propedeutico a una quotazione in Olanda. La risposta, infatti, non lo esplicita ma è evidente che le motivazioni dello spostamento della società siano state di tipo societario. Tanto è vero che la stessa mantiene la residenza fiscale in Italia. In questi casi, come accade anche sovente per le stabili organizzazioni in Italia di società madri non residenti, si tratta di comprendere quale sia il bilancio che possa costituire la base per l’assolvimento delle imposte sui redditi in Italia, visto che il soggetto si qualifica come soggetto residente nel nostro Paese. La questione è resa più articolata per via del fatto che in Olanda la società redige il bilancio consolidato secondo i principi Ias Ifrs. Ed è evidente che il consolidato non è mai considerabile quale base per l’assolvimento delle imposte in Italia. Esiste però una semplificazione in Olanda (Combination 3) in forza della quale il bilancio singolo può essere mutuato sulla falsariga del consolidato. Questo consente di beneficiare di una serie di semplificazioni quale il fatto che non c’è bisogno di fornire una serie di informazioni ulteriori che sono comunque presenti nel package del consolidato. Viene poi consentito di mantenere alcune contabilizzazioni proprie del consolidato, che altrimenti nel civilistico dovrebbero essere modificate, nonché le elisioni intercompany che tipicamente nel bilancio singolo non sono presenti mentre entrano in gioco nel consolidato. È evidente che tutto questo semplifica enormemente il lavoro del redattore del bilancio, guadagnandosene in snellezza. D’altronde il contribuente argomenta che tutte le informazioni sono comunque ricavabili dal bilancio di verifica Ias compliant nel quale è fatta una mappatura di tutte queste differenze. Sulla base di queste argomentazioni l’istante chiede di assolvere le imposte in Italia sulla base di questo bilancio singolo Ias-Ifrs che non si discosta dal consolidato, secondo una logica di derivazione rafforzata.
L’Agenzia nella sostanza dà disco verde al contribuente. Viene ribadita la logica dell’articolo 83 del Tuir che prevede un meccanismo di derivazione semplice per cui il reddito su cui assolvere le imposte si basa sull’utile di bilancio, al quale si apportano poi le variazioni stabilite esplicitamente dalla norma tributaria. Il successivo comma 3 stabilisce sia per i soggetti Ias adopter sia per quelli Oic il principio di derivazione rafforzata, per cui vale ai fini fiscali la rappresentazione contabile stabilita dai rispettivi principi contabili adottati. Benché infatti la fattispecie sottoposta al vaglio non sia normativamente disciplinata e ciò comporterebbe l’adozione della sola derivazione semplice, l’Agenzia ricorda l’importanza che dal 2009 ha assunto il principio di derivazione rafforzata per i soggetti Ias adopter a livello di semplificazione. Tale apertura è stata confermata anche per la disciplina della Cfc (controlled foreign companies) laddove il bilancio della controllata estera sia redatto in base agli Ias Ifrs (circolare 18/E/21). Alla luce di ciò, pertanto, nella logica per cui il bilancio separato sia redatto secondo gli stessi principi internazionali adottati nel consolidato e, partendo dal bilancio di verifica Ias/Ifrs compliant, sia redatto un rendiconto avente data certa con una rappresentazione delle operazioni aziendali economico patrimoniale “armonizzata” e riconciliata rispetto alle norme contabili internazionali, viene confermata la derivazione rafforzata sia ai fini Ires che Irap.
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