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10 Settembre 2025

Sì alla costituzione di due gruppi Iva in Italia

di Alessandro Germani


È consentita la costituzione di due gruppi Iva operanti in Italia e riconducibili allo stesso gruppo economico. L’importante chiarimento proviene dalla risposta a interpello 211 del 19 agosto 2025 delle Entrate e torna utile anche in previsione della scadenza delle opzioni per la costituzione e revoca del gruppo Iva (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 settembre 2025). Ma vediamone il tenore.

Un gruppo industriale di caratura internazionale è presente anche in Italia e ha aderito dal 2021 al gruppo Iva. Esso è composto da una holding estera Beta 1, che controlla una subholding italiana Beta, la quale controlla una serie di società con le quali ha costituito il predetto gruppo Iva, sussistendo il vincolo finanziario ex articolo 70-ter del Dpr 633/72. Al tempo stesso Beta 1 controlla un’altra società estera Gamma, che a sua volta controlla una società estera Alfa. Ora Alfa ha di fatto acquisito da Beta il controllo della società italiana Delta. Peraltro Alfa, quale soggetto non residente, ha anche aperto in Italia una propria stabile organizzazione. Il quesito riguarda il fatto se la branch italiana di Alfa e Delta possano appartenere al gruppo Iva iniziale. O se invece debbano costituire un nuovo gruppo Iva, formato dalla branch e da Delta, con al vertice la società estera Alfa.

L’Agenzia delle Entrate avalla la seconda ipotesi in considerazione del fatto che il dato normativo richiede, per la sussistenza del vincolo finanziario, che vi sia un rapporto di controllo basato sull’articolo 2359, comma 1 numero 1, del Codice civile, quindi disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ciò presuppone che il controllo possa e debba essere verificato sul primo livello di una controllante non residente. Quindi nel caso di Beta 1 che controlla Gamma, che a sua volta controlla Alfa, entrambe società estere, questa verifica non può essere effettuata. E quindi preclude a che la branch di Alfa e Delta possano aderire al gruppo Iva preesistente, in quanto mancherebbe il vincolo finanziario. Questo aspetto è stato chiarito dalla stessa circolare 19/E/2018 in merito ai soggetti controllanti non residenti. Per le Entrate, infatti, la preclusione all’ammissione ad un gruppo Iva scatta nel caso in cui nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all’estero. Ciò in quanto il requisito del controllo ex articolo 2359 del Codice civile è riscontrabile solo in capo alla prima holding situata all’estero.

Ciò comporta quindi che Beta 1, in relazione alla ramificazione dove si ha la società estera Alfa che controlla poi l’italiana Beta, sconta l’interposizione della società estera Gamma, che non consente di ottemperare a quanto la norma prescrive.

La risposta chiarisce altresì che per ciò che concerne la sussistenza del requisito del controllo dal 1° luglio dell’anno precedente fa fede la data di trasferimento della partecipazione di Delta da Beta ad Alfa, avvenuta in febbraio, e non l’iscrizione della branch al registro imprese che è intercorsa ad agosto.

La pronuncia appare importante in quanto chiarisce che per i gruppi multinazionali assai articolati, con la presenza di holding e subholding estere per via di ragioni geografiche di presidio e controllo di aree, sebbene l’interposizione di più soggetti esteri sia preclusiva alla verifica del requisito del controllo, che è condizione per la sussistenza del vincolo finanziario, si può ovviare costituendo due gruppi Iva a livello del medesimo gruppo.

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