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26 Maggio 2026

Separazione di famiglia, l’operazione straordinaria non è abuso di diritto

di Alessandro Germani


Non costituisce fattispecie sindacabile mediante l’abuso del diritto una riorganizzazione composta da una cessione di partecipazione plusvalente che beneficia della Pex (participation exemption) seguita da due scissioni non proporzionali atte a dividere due rami familiari. È questa la risposta n. 107 del 23 maggio 2026.

Una holding Alfa che fa capo a due rami familiari detiene una serie di partecipazioni e degli immobili. Sono sorti contrasti tra i due rami per cui si è deciso di proseguire con una cessione di partecipazioni a favore di Alfa e, successivamente, con una scissione non proporzionale asimmetrica di Alfa a favore di due beneficiarie di nuova costituzione che raccolgono nel capitale differenti membri del Gruppo 2, separandoli fra di loro. Invece il Gruppo 1 continuerà a detenere partecipazioni nella scissa Alfa. A scissione avvenuta le sorti dei rami saranno del tutto separate perché un ramo continuerà a detenere Alfa, mentre l’altro ramo si suddividerà nel controllo delle due newco beneficiarie della scissione. Che per addivenire ad una separazione siffatta dovrà necessariamente essere di tipo non proporzionale.

Nella risposta l’Agenzia nel confermare la liceità dell’operazione richiama l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 e afferma che non c’è alcun vantaggio fiscale indebito e, quindi, non si verte nell’abuso del diritto. La prima operazione consiste in una cessione di partecipazioni ad un valore di mercato. Cessione che in ogni caso, ricorrendone i requisiti, beneficia della Pex. La successiva scissione serve a dividere i destini dei due rami, cosa che non è stato possibile perseguire né mediante l’acquisto integrale del gruppo da parte di uno dei rami né mediante la vendita al Gruppo Zeta. La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale che di per sé non genera preclusioni nella misura in cui consente di proseguire nell’attività imprenditoriale (risposta n. 263/23). Di fatto l’operazione consente a ciascun socio di detenere una propria holding autonomamente dagli altri e di perseguire il proprio iter di passaggio generazionale. Il Gruppo 1 infatti deterrà Alfa non avendo partecipazioni nelle beneficiarie. Viceversa il Gruppo 2 deterrà queste ultime essendo attivo nel comparto immobiliare. Poiché è stato dimostrato che anche in relazione al business delle due beneficiarie l’operazione non è finalizzata a generare alcuno svuotamento ma anzi ci sono piani industriali che dimostrano il perseguimento di un’attività imprenditoriale, l’operazione di riorganizzazione nella sua interezza viene promossa per ciò che concerne il comparto delle imposte dirette. Ai fini Iva l’Agenzia rammenta che la scissione non costituisce cessione di beni ed è quindi irrilevante ex articolo 2 comma 3 lettera f) del Dpr 633/72, dovendo la beneficiaria prestare attenzione solo all’ipotesi della rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2 comma 7. Mentre la cessione della partecipazione integra un’operazione esente ex articolo 10 numero 4. Anche ai fini del registro e delle ipocatastali per le Entrate l’operazione non si considera abusiva se i trasferimenti degli immobili sono comunque legati al business delle società che li accolgono, come dimostrato dai piani industriali prodotti. Queste imposte sono applicate nel caso di specie in misura fissa.

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