08 Agosto 2025
Scissione, il fondo rischi e oneri non è tassato
di Alessandro Germani
La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale che non può comportare la tassazione dei fondi per rischi e oneri per i quali, peraltro, la beneficiaria non aveva dedotto i relativi costi all’atto della loro iscrizione. La conferma arriva dalla sentenza 22805/2025 depositata ieri dalla Cassazione.
La vicenda nasceva da un avviso di accertamento per Ires, sanzioni e interessi notificato nel 2012 a seguito di una verifica effettuata nel 2017. Il rilievo scaturisce da una scissione parziale di un’azienda speciale comunale che aveva dato luogo alla costituzione di una beneficiaria in forma di spa. Nella perizia di stima della scissione era evidenziato un fondo per rischi e oneri da iscrivere in capo alla beneficiaria per la responsabilità sussidiaria per sui debiti rimasti in capo alla scissa e calcolati al netto dei crediti.
Nel 2007 la beneficiaria aveva rilevato mediante accollo i debiti residui della scissa unitamente ai crediti e alle disponibilità liquide per consentirne l’estinzione. Di fatto la beneficiaria aveva rilevato i debiti in contabilità (fondo pensioni e fondi da potenziali futuri esborsi per il personale) previo giroconto del fondo rischi da scissione creato in sede di costituzione.
Le Entrate contestavano che l’accollo avrebbe fatto venir meno i presupposti del fondo rischi da scissione e generato una sopravvenienza attiva corrispondente al fondo rischi divenuto esuberante. In base alla logica per cui l’operazione avrebbe comportato un conferimento di patrimonio piuttosto che una scissione parziale, l’ufficio aveva ripreso a tassazione circa 6,8 milioni di euro ai fini Ires, ritenendo che il fondo rischi, il fondo pensioni e quello contenzioso fossero stati dedotti.
In primo e secondo grado è stata data ragione al contribuente e la Cassazione conferma l’impostazione: il principio per cui la riserva di scissione e il fondo rischi siano poste rilevanti fiscalmente è errato. Sono fondi tassati, su cui la contribuente aveva pagato le imposte (ovvero non aveva dedotto i costi) per cui a valle c’è la possibilità di dedurre i singoli utilizzi dei fondi.
Le Entrate poi assimilano la scissione parziale a un conferimento di beni che sarebbe da tassare. Ciò non è corretto: l’articolo 115 del Testo unico degli Enti locali, stabilendo l’esenzione fiscale dei conferimenti in aziende speciali ricalca la logica della neutralità prevista per le scissioni dall’articolo 173 del Tuir (e 174 per gli enti diversi dalle società). Non si può quindi parlare di plusvalenze da tassare, anche perché bisogna piuttosto verificare quale sia stato il trattamento fiscale delle poste della scissione. Che non ha dato luogo a deduzione a monte.
La Cassazione osserva infatti che i fondi in contestazione non erano stati dedotti dalla base imponibile, per cui la pretesa dell’erario non può avere fondamento. Ciò ha comportato anche una cospicua condanna alle spese per l’ufficio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA