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17 Luglio 2023

Sanzioni più pesanti se manca l’effettivo interesse economico

Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo


Come previsto anche per il passato, con la reintroduzione dell’obbligo di monitoraggio (articolo 110, comma 9-ter, del Tuir) è necessario dare correttamente evidenza dei costi black list nel modello Redditi. Il mancato adempimento è infatti punito con una sanzione amministrativa pari al 10% dell’ammontare complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/97).

Tuttavia, il carico sanzionatorio risulta più oneroso qualora il contribuente, oltre a non aver adempiuto all’obbligo di monitoraggio in dichiarazione, non dimostri la sussistenza dell’effettivo interesse economico in presenza di costi eccedenti la soglia del valore normale. In tale ipotesi, infatti, i costi sostenuti con la controparte residente in un Paese black list risulterebbero indeducibili, e quindi al contribuente – oltre ad essere richiesta la restituzione delle maggiori imposte dedotte e i relativi interessi e applicata la sanzione per la violazione del monitoraggio – verrebbe altresì applicata (circolare 39/E/2016) la sanzione per infedele dichiarazione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o del minor credito conseguente all’indeducibilità dei costi (articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/97). 

L’incrocio con la disciplina Cfc

La nuova disciplina, con le limitazioni per le operazioni intercorse con controparti black list, non può cumularsi con il regime di tassazione delle imprese estere controllate ex articolo 167 del Tuir (articolo 110, comma 9-quater del Tuir). A tal riguardo, infatti, già per la precedente normativa era stato chiarito (circolare 39/E/2016) il principio secondo cui la Cfc rule (Controlled foreign companies) si applica prioritariamente rispetto al regime di limitazione di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi black list.

Pertanto, se l’impresa non è in grado di dimostrare le esimenti grazie alle quali escludere il regime Cfc, il socio residente dovrà tassare per trasparenza il reddito estero e così potrà portare in deduzione i costi black list derivanti da transazioni commerciali intercorse con la medesima partecipata estera (a prescindere dal parametro del valore normale). In caso contrario, invece, qualora l’impresa dimostri di rientrare nelle esimenti necessarie per la disapplicazione della Cfc rule, il socio residente non sarà tenuto a tassare per trasparenza il reddito estero ma, ai fini della deducibilità del costo eccedente il limite del valore normale, dovrà fornire la prova dell’effettivo interesse economico. 

In base all’incrocio dei due regimi fiscali (Cfc e costi black list) potrebbero delinearsi le seguenti ipotesi:

  1. società partecipata non controllata con tassazione effettiva non congrua e importo rilevante di passive income: regime dei costi black list; 
  2. società partecipata controllata con tassazione effettiva non congrua e importo rilevante di passive income: regime Cfc;
  3. a società partecipata controllata con tassazione effettiva congrua e/o importo non rilevante di passive income: regime dei costi black list; 
  4. società partecipata controllata con tassazione effettiva non congrua e importo rilevante di passive income ma che dimostra di rientrare nelle esimenti necessarie per la disapplicazione della Cfc rule: regime dei costi black list. 

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