21 Luglio 2023
Contributo Agcm, pesano i ricavi di bilancio
Alessandro Germani
Entro il 31 luglio scade il contributo che le imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro devono pagare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Vediamo in dettaglio i contenuti.
I riferimenti normativi sono dati dai commi 7-ter e 7-quater dell’artivcolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. La delibera dell’Autorità n. 30499 del 7 marzo 2023 ha fissato l’importo del contributo di cui al comma 7-ter allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data. Questo serve già a fissare alcuni elementi:
- normalmente se una società non aveva concluso l’iter di approvazione del bilancio 2022 al 7 marzo 2023, il conteggio del contributo va fatto sui dati relativi al 2021;
- stesso ragionamento vale per le branch di società estere, laddove tuttavia per l’iter di approvazione del bilancio 2022 non si guarda alla branch bensì alla casa madre estera.
Generalmente accade che sia la stessa authority a comunicare mediante pec l’adempimento e i relativi importi dovuti. Ma visto che può capitare di non ricevere la comunicazione, è bene che le imprese potenzialmente interessate verifichino da sé la debenza dell’adempimento e il quantum da versare.
Il comma 7-ter fa riferimento ai ricavi di bilancio. Infatti la stessa authority per le società di capitali richiama la voce A1 del Conto Economico «Ricavi delle vendite e delle prestazioni». Quanto poi alle holding di partecipazione, il richiamo è alla somma delle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C.16 (Altri proventi finanziari), in tutte le loro articolazioni.
Discorso più complesso riguarda invece da quest’anno le banche e le assicurazioni, per via delle modifiche intercorse. Infatti il citato comma 7-ter per tali soggetti fa esplicito riferimento all’articolo 16 comma 2 della legge 287/90. Fino allo scorso anno questa disposizione prevedeva che per gli istituti bancari e finanziari il fatturato fosse pari al valore di un decimo dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie assicurative pari al valore dei premi incassati. Di fatto quindi per i primi si operava con una netta approssimazione rispetto al dato effettivo di bilancio. Per le seconde, invece, anche in base alla modulistica di pagamento inviata dall’authority, il riferimento era ai dati dell’imposta sulle assicurazioni che notoriamente guarda ai premi incassati, e non a quelli di competenza. Questo quadro cambia radicalmente da quest’anno, perché tiene conto delle modifiche apportate dalla legge sulla concorrenza per il 2021 (legge 5 agosto 2022 n. 118). Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi:
a) interessi e proventi assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo.
Ciò significa che in ambedue i casi ci si avvicina al dato delle altre società di capitali, enfatizzando quindi il dato di bilancio anche per banche e assicurazioni. In ogni caso la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa è pari a 290.000 euro, l’importo minimo è invece di 2.900 euro.
In caso di mancato versamento del contributo non sono dovute le sanzioni, ma solo il contributo unitamente agli interessi di mora nonché le maggiori spese per la riscossione tardiva del ruolo. Ai fini della contribuzione non si guarda mai al bilancio consolidato, ma sempre al bilancio d’esercizio della singola entità. A livello di gruppo resta comunque valido il limite massimo di 290.000 euro.
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