18 Febbraio 2016
Rivalutazioni, caccia all'alternativa
di Angelo D'Ugo e Alessandro Germani
Civilisticamente l'ammortamento dei beni materiali è disciplinato dall'articolo 2426 numero 2 Codice civile secondo cui lo stesso deve essere sistematico ed effettuato in base alla residua possibilità di utilizzazione del cespite. Fiscalmente, invece, esso è regolato dall'articolo 102 del Tuir, che con la riforma Ires ha sostituito l'articolo 67 mantenendone invariati molti principi cardine. In ogni caso, le due discipline risultano legate a filo doppio in quanto il comportamento fiscale non può discostarsi da quello contabile, considerato che la trasparenza del bilancio è postulato imprescindibile per tutti gli stakeholders e le variazioni degli ammortamenti che comportano una maggiore deduzione devono essere supportate da una valida ragione economica e trovare giustificazione in nota integrativa (Cassazione sentenza numero 22016/2014). L'ambito fiscale è significativamente condizionato dal fatto che i coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm del 1988 sono ormai datati e, per effetto delle modifiche della finanziaria 2008, non sono più ammessi ammortamenti anticipati o accelerati. Pertanto, da più parti è stata sollecitata una rivisitazione di tali coefficienti per renderli più coerenti con l'odierna obsolescenza e consentire alle imprese una maggior deduzione.
Nell'attesa che il legislatore colga queste richieste è apprezzabile lo sforzo fatto nella legge di Stabilità 2016 che introduce provvisoriamente (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) i cosiddetti super-ammortamenti. La misura consente, infatti, che il costo di acquisto dei beni materiali strumentali provvisti del requisito della novità venga maggiorato del 40% per la deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing ai fini Irpef/Ires ma non Irap. Tuttavia, si tratta di un correttivo temporaneo, che non fa venir meno l'esigenza di un intervento sistematico lungamente auspicato. Ciò anche perché la legge di Stabilità ha reintrodotto la rivalutazione dei beni d'impresa, che pur impattando sugli ammortamenti, è destinata a un sicuro insuccesso in quanto riproposta con gli stessi limiti della precedente. La norma risponde a due finalità:
- consentire di rivalutare i cespiti, così da riguadagnare un plafond di costo ammortizzabile, che arreca alle imprese industriali il duplice beneficio della generazione di flusso di cassa e della deduzione fiscale;
- incrementare il patrimonio netto della società migliorandone i ratios in chiave di Basilea 2 nei rapporti col sistema bancario.
Senonché la previsione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, in presenza di un'aliquota Ires del 27,5%, destinata peraltro a scendere al 24% dal 2017, rende la misura totalmente antieconomica, se si considera anche il differimento degli effetti per gli ammortamenti sui maggiori valori (al 2018) e per le cessioni (al 2019). Quantomeno l'obiettivo di incrementare l'equity sarebbe stato raggiunto se fosse stata consentita la sola validità civilistica della misura. Ma così non è stato, sulla scia della precedente rivalutazione (legge 147/2013) e a differenza di quanto previsto invece in passato dal Dl 185/2008.
La finalità di rafforzare patrimonialmente la società può essere comunque raggiunta con una riorganizzazione societaria che preveda una holding e lo scorporo dell'azienda (o ramo) produttiva mediante conferimento ad una società di nuova costituzione. L'operazione richiede civilisticamente una perizia di stima in grado di valutare il netto patrimoniale oggetto di conferimento, ricorrendo ad un esperto designato dalla società qualora la conferitaria sia una srl (articolo 2465 Codice civile), dal tribunale invece qualora sia una spa (articolo 2343 Codice civile), salvi i casi in cui si possa operare senza relazione (articolo 2343-ter Codice civile). Dal punto di vista fiscale (articolo 176 Tuir) la plusvalenza riveniente dai maggiori valori dei beni dell'azienda conferita (cespiti, intangibles, magazzino, avviamento), costituisce una variazione in diminuzione in capo al conferente, mentre il conferitario, in assenza di opzione per l'affrancamento fiscale, dovrà riconciliare i (maggiori) valori civilistici e (minori) fiscali dei beni aziendali nel quadro RV della sua dichiarazione. In questo modo gli incrementi di valore si cristallizzano nel bilancio della conferitaria, ottenendo lo stesso risultato della rivalutazione civilistica, salvo annullamento dell'effetto nel bilancio consolidato, in quanto riconducibili ad utili generati infragruppo e non verso terzi.
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