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20 Maggio 2026

Ritenuta dividendi, la disapplicazione è valida anche post pagamento

di Alessandro Germani


La sentenza della Cassazione 13128 del 7 maggio 2026 si innesta nel solco delle condizioni per poter fruire della disapplicazione della ritenuta sui dividendi dalla società figlia alla società madre in base all’articolo 27-bis del Dpr 600/73 e conferma che l’attestazione dei requisiti da parte del socio estero ben può pervenire successivamente al pagamento dei dividendi da parte della società italiana.

Una società italiana aveva corrisposto nel corso del mese di giugno del 2007 dividendi per complessivi cinque milioni di euro al proprio socio danese mediante corresponsione delle somme e compensazione dei crediti vantati verso la controllante. La certificazione rilasciata dall’autorità danese che consente di disapplicare la ritenuta era stata emessa in data 9 luglio 2007, quindi successivamente all’avvenuto pagamento dei dividendi. Di qui la contestazione in capo alla società italiana. Che aveva visto le sue ragioni accolte in primo e secondo grado.

La norma in questione consente il rimborso (o la diretta disapplicazione di cui al comma 3) della ritenuta in presenza di una serie di condizioni. In primis il socio estero deve detenere una partecipazione non inferiore al 20%, ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2007 ed al 10% per quelli distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2009. La norma richiede ancora che le società madri:

  • rivestano una delle forme previste nell’allegato della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  • risiedano, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
  • siano soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
  • la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Per disapplicare la ritenuta è previsto che la documentazione circa i primi tre punti debba essere acquisita entro la data del pagamento degli utili.

In questo contesto si innesta la recente Cassazione che conferma le ragioni del contribuente. Già la Cassazione 27646/23 aveva chiarito che il diritto della società madre a vedersi disapplicata la ritenuta non viene meno in caso di tardiva trasmissione del certificato dell’Autorità fiscale straniera. Infatti quella condizione è nell’interesse della società figlia che, in caso di mancata documentazione entro la data di pagamento, sarà responsabile qualora voglia comunque disapplicare la ritenuta, nel caso in cui ex post le condizioni si rivelino illegittime. Nella sostanza la Cassazione ribadisce come si debba guardare ai requisiti sostanziali, in presenza dei quali ben potrà la società figlia disapplicare la ritenuta, qualora sappia con certezza che le condizioni ci sono e che il certificato le perverrà anche se dopo l’effettuazione del pagamento da parte sua.

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