07 Agosto 2025
Ritenuta del 15% per i redditi pensionistici
di Alessandro Germani
Sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane si applica la ritenuta convenzionale del 15%, anziché quella ordinaria del 26% in capo a più società Beta, che gestiscono o forniscono prestazioni pensionistiche, attraverso trust a favore di persone fisiche beneficiarie dei fondi pensione sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche giapponese. È questa la risposta a interpello 203/2025 delle Entrate.
L’Agenzia ricorda che i benefici convenzionali sono applicabili anche alle partnership. Infatti secondo il Partnership report del commentario al modello Ocse (risposte n. 258 del 2021, n. 17 n. 19 e n. 24 del 2022) sebbene una partnership fiscalmente trasparente non possa essere trattata come persona residente, si può riconoscere ai soci della stessa la legittimazione ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di cui sono residenti, in relazione alla quota di reddito loro imputata, a condizione che tale reddito sia agli stessi attribuito ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza. Ciò vale sia nei casi di trasparenza fiscale, sia di trasparenza economica, cioè effettiva con materiale distribuzione dei flussi di reddito ai sottoscrittori (risoluzioni n. 17/06 e 167/08). Ciò vale comunque a condizione che i soci della partnership possano essere considerati «treaty entitled» e «beneficial owner».
Circa il primo aspetto, si tratta dell’assoggettabilità a tassazione che può essere anche solo potenziale (liable to tax). Circa il secondo, non essendo materia di interpello questo è assunto acriticamente dalle Entrate.
Per ciò che concerne la Convenzione Italia Giappone, vige una potestà impositiva concorrente fra i due Stati sui dividendi ma la tassazione dello Stato della fonte non può superare l’aliquota del 15 per cento.
Alla luce di tutto ciò l’Agenzia chiarisce che i trust non sono soggetti passivi di imposta, a differenza delle società Beta e delle persone fisiche beneficiarie delle prestazioni pensionistiche che sono fiscalmente residenti in Giappone. In particolare i redditi da pensione sono tassati in capo alle persone fisiche, mentre le società Beta sono soggetti passivi di imposta sebbene beneficino dall’esenzione per i redditi pensionistici, ma sono comunque definibili liable to tax.
Pertanto sia sulle società Beta che sulle persone fisiche si applicano i benefici della convenzione, motivo per cui i dividendi di fonte italiana beneficiano dell’aliquota convenzionale non superiore al 15 per cento in base all’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) del Trattato.
Circa il fatto se il certificato cumulativo rilasciato dall’autorità fiscale giapponese sia idoneo ad attestare la residenza fiscale giapponese delle società Beta l’Agenzia si limita ad osservare che lo stesso deve consentire di individuare per ciascun beneficiario il Tax identification number e l’anno di riferimento della residenza.
Ai fini poi del rimborso serve la documentazione bancaria che attesti il flusso finanziario. Per presentare l’istanza di rimborso dell’imposta eccedente rispetto a quella convenzionale si fa riferimento al provvedimento 10 luglio 2013 n. 84404. Le istruzioni chiariscono che la richiesta va presentata da parte di ciascun singolo soggetto, per cui non è corretta un’unica istanza a favore di più beneficiari con una richiesta di rimborso in modalità cumulativa. Viene infine ribadito che l’applicazione della minore ritenuta convenzionale da parte del sostituto d’imposta costituisce una facoltà e non un obbligo (risoluzioni 183/E/03, 68/E/00 e 95/EVII1460866 del 1999).
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