15 Aprile 2026
Riporto perdite, omologazione certificata da interpello disapplicativo
di Alessandro Germani
Il regime del riporto delle posizioni soggettive (perdite e interessi passivi indeducibili) è stato ampiamente rivisto dal Dlgs 192/24 di attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale. Ma l’interpello disapplicativo almeno in certe operazioni sembra sempre centrale e consigliabile.
Per le operazioni straordinarie, quali le acquisizioni societarie (articolo 84 del Tuir), le fusioni (articolo 172 del Tuir), le scissioni (articolo 173 del Tuir) e i conferimenti aziendali (questi ultimi aggiunti nella disciplina di contrasto al commercio delle bare fiscali dal più recente Dl 84/25) sono stati rivisti e in qualche modo uniformati il vitality test (basato sui ricavi e sul costo del lavoro) e il limite patrimoniale. In relazione a quest’ultimo, è stato poi introdotto il valore economico del patrimonio netto, che si va ad affiancare a quello tradizionale di tipo contabile. Esso deve emergere da una relazione giurata di stima e serve a contrapporre i valori delle posizioni soggettive con la nozione di patrimonio netto economico. È fuor di dubbio che quest’ultima, infatti, generalmente più corposa rispetto al patrimonio contabile, è in grado di meglio assorbire le posizioni soggettive, come del resto già la prassi dell’agenzia delle Entrate aveva confermato in maniera del tutto condivisibile.
Accanto alla precedente finalità – e in un’ottica di semplificazione – è stato introdotto il regime delle perdite fiscali infragruppo in base al nuovo articolo 177-ter del Tuir. Qui, sebbene l’obiettivo fosse pregevole, probabilmente la complessità della disciplina, integrata anche dal Dm 27 giugno 2025, sembra destare più di qualche perplessità nell’applicazione delle norme (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 marzo 2026). Che consentono di distinguere fra perdite infragruppo, quindi riportabili senza i limiti stabiliti dalle norme del Tuir, perdite omologate, per cui i test sono stati effettuati e superati all’ingresso nel gruppo o successivamente all’esito di operazioni straordinarie, e che perciò diventano anch’esse riportabili, e infine perdite non omologate e quindi non riportabili.
In tutto questo occorre ricordare che a seguito della riforma del regime degli interpelli, introdotta dal Dlgs 219/23, quello disapplicativo, che è attualmente disciplinato dall’articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 212/00 è di tipo facoltativo (circolare Assonime 18/24). Ciò è confermato dall’incipit dell’articolo in questione in base al quale il contribuente può interpellare, il che depone a favore di una chiara facoltatività. Questo concetto è ribadito anche dalla relazione al Dm 27 giugno 2025. Infatti in tale circostanza è stato chiarito che le perdite possono essere omologate, e quindi rese liberamente trasferibili nel gruppo, qualora non si superino i limiti normativamente previsti, anche a seguito di interpello disapplicativo ovvero in sede di svolgimento dell’attività di controllo. Quindi se da un lato il legislatore ha optato per la non obbligatorietà dell’interpello, compreso quello disapplicativo, allo scopo probabilmente di cercare di deflazionare il carico dell’Agenzia chiamata all’esame delle posizioni, dall’altro lato una disciplina tutt’altro che agevole (circolare Assonime 6/26 e Consorzio Srf Intesa Sanpaolo n. 2/26) sembra lasciare spazio a tale pratica.
In questo contesto nell’ambito del private equity le operazioni di Lbo prevedono uno schema in cui una newco si finanzi (a titolo di equity e di debito) e utilizzi le risorse per acquisire una target. Successivamente le due entità si fondono, con una fusione diretta o inversa, in modo tale che il debito venga rimborsato dalla stessa entità che è in grado di generare i flussi di cassa. In questi schemi la newco viene costituita nell’esercizio x e successivamente acquisisce la target. Lo step ulteriore è dato dalla fusione fra le due entità, che spesso si perfeziona in x+1. La newco, quindi, a fine dell’esercizio x sicuramente disporrà di perdite fiscali generate dai costi di consulenza affrontati e interessi passivi indeducibili per evidente carenza di Rol. Quelle posizioni soggettive non sono infragruppo in quanto ai sensi dell’articolo 3 del Dm 27 giugno 2025 l’appartenenza allo stesso gruppo ci deve essere sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali. Pertanto andranno omologate se si vogliono riportare. Ora la logica di queste operazioni, sia per quanto riguarda il mancato raggiungimento del vitality test sia del limite patrimoniale, fa sì che la disapplicazione sia ottenibile per le finalità stesse della Spv di un Lbo, come chiarito dalla circolare 6/E/16 e dalle numerosissime risposte ad interpello degli ultimi anni. Considerato, però, che in queste operazioni la certezza è un valore inestimabile, anche perché il fondo di private equity fa il suo ingresso con una logica di vendita della target entro massimo cinque anni, ragioni di cautela e di certezza suggeriscono di continuare a presentare apposita istanza di interpello per omologare le posizioni soggettive.
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