30 Luglio 2026
Riporto perdite e attività immateriali:le proposte diAssonime sul decreto Omnibus
di Alessandro Germani
Nell’ambito dei lavori parlamentari (Atto n. 430) relativi al decreto omnibus (quarto decreto delegato relativo alla legge delega di riforma del sistema fiscale), Assonime ha presentato un proprio documento di consultazione. Vediamo alcune proposte fra le tante validamente presentate. Per ciò che concerne le norme del decreto omnibus ci si sofferma sulla disciplina del riporto delle perdite ex articolo 84 del Tuir che viene estesa anche alla società posta ad un piano superiore rispetto a quella che riporta le perdite, peraltro con una norma di interpretazione autentica, valida anche per il passato. Per l’Associazione bisognerebbe operare un distinguo in quanto un conto è la cessione del controllo di una società completamente “vuota” e titolare soltanto della partecipazione nella bara fiscale, altro è la cessione di una holding operativa che possiede varie partecipazioni. Per cui il test andrebbe applicato alle sole fattispecie in cui l’attivo patrimoniale della controllante indiretta sia costituito prevalentemente dalle partecipazioni nella società in perdita. In relazione a marchi, avviamento, attività immateriali a vita indefinita la legge di Bilancio 2026 e il decreto omnibus hanno previsto, per i soggetti IAS adopter, che l’ammortamento di tali poste sia deducibile solo in presenza di un comportamento contabile conforme, che dunque presuppone un impairment test (svalutazione). Una norma del genere andrebbe rivista, tanto più che non comporta costi per la finanza pubblica, in quanto penalizza le strutture di asset deal a favore di quelle di share deal. La norma andrebbe pertanto modificata nel solco del passato, consentendo la deduzione in 18 anni per le acquisizioni presso terzi e eventualmente in 20 anni per quelle infragruppo. Stesso ragionamento varrebbe in relazione alla disciplina delle azioni proprie modificata dalla legge di bilancio 2026 con un forte disallineamento fra contabile (dove l’operazione non ha effetti) e fiscale (costituendo invece un ricavo imponibile). La norma, che non ha effetti sui saldi di finanza, andrebbe abrogata ripristinando la piena derivazione. Quantomeno ciò andrebbe ripristinato a salvaguardia delle cessioni di azioni proprie destinate a piani di azionariato diffuso. Sempre fra le proposte miranti a recuperare una derivazione più marcata Assonime si sofferma sulle fattispecie delle penali e dei resi previsti dall’OIC 34 (ricavi). In chiave fiscale, infatti il Dm di endorsement del 27 giugno 2025 considera tali poste come accantonamenti, quindi indeducibili. Sarebbe invece il caso, estendibile anche alle omologhe fattispecie dei soggetti IAS, di prevedere una piena derivazione dal contabile. Circa, infine, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, che è stata notevolmente ristretta con il D.Lgs. 192/25, avrebbe senso estendere la portata temporale della norma e riconoscere valenza fiscale, ad esempio, alle correzioni effettuate entro la data di approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore, in modo da riconoscere alle imprese maggiore margine nell’individuazione e rettifica dello stesso.
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