17 Novembre 2023
Ricavi, nuovo principio Oic al nodo deducibilità dei resi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Circolare Assonime sul nuovo principio contabile Oic 34
Il Dm in arrivo dovrebbe consentire la deducibilità senza doppio binario
La circolare Assonime n. 30 di ieri passa in rassegna i principali aspetti contabili e fiscali del nuovo Oic 34.
Sul piano contabile il principio riguarda i ricavi e non i lavori in corso, che sono disciplinati dall’Oic 23. Per stabilire se un contratto va gestito con l’Oic 34 o con l’Oic 23 il principio è la specificità. Ma ciò non è irrilevante perché una commessa infrannuale nell’ambito dell’Oic 34 genera dei ricavi, invece, nell’ambito dell’Oic 23 il relativo contratto può essere valutato alternativamente con la commessa completata o in base alla percentuale di completamento.
Nella precedente impostazione gli sconti di natura commerciale andavano a deconto dei ricavi, mentre quelli di pronta cassa venivano iscritti in area finanziaria. Negli emendamenti che il 26 settembre 2023 l’Oic ha proposto in relazione agli Oic 12, 15 e 19 di fatto restano in area finanziaria solo gli sconti relativi ad un credito già sorto, mentre quelli pronta cassa “traslocano” a deconto delle vendite, come un qualsiasi sconto quantità o premio.
Per i resi l’Oic 34 si differenzia poi dall’Ifrs 15. In ambito nazionale, infatti, per un bene infungibile il rischio di reso non fa iscrivere il ricavo, mentre per beni fungibili il ricavo è iscritto al netto di un fondo rischi. L’Ifrs 15 non fa questa distinzione. Le vendite per conto proprio e per conto terzi fanno leva sul principio del trasferimento dei rischi e dei benefici. Per questa casistica, come per il “segmenting” o il “combining” dei contratti, si può pensare ad una applicabilità anticipata del nuovo standard.
Sul piano fiscale l’Associazione rileva che il decreto previsto non è stato ad oggi emanato. Per l’Ifrs 15 è stato invece emanato il Dm 10 gennaio 2018 che ha stabilito il principio del pieno riconoscimento fiscale degli aspetti valutativi, ad eccezione delle penali e dei resi.
Sarebbe auspicabile la stessa logica per il Dm emanando sull’Oic 34, magari dando anche rilevanza fiscale a resi e penali, riducendo così il doppio binario, anche in base ai principi della legge delega di riforma del sistema fiscale.
Evidentemente i fenomeni valutativi possono dare origine a dei cambiamenti di stima che, come tali, dovrebbero avere rilevanza fiscale, come processi differenti rispetto alle procedure di correzione degli errori previste dai principi contabili (articolo 83 del Tuir). Il cambiamento di stima può anche comportare una diversa qualificazione dell’operazione. Così un’operazione qualificata come finanziamento può divenire una vendita del bene, che però inquadrata come un interesse attivo (a storno di uno passivo) dovrebbe rilevare ai fini del Rol.
Per le vendite con diritto di reso andrebbe compreso se il nuovo Dm possa superare il fatto di non dare rilevanza fiscale a queste componenti, riducendo il doppio binario.
Andrebbe altresì compreso se lo storno di un ricavo comporti anche la riduzione del plafond dei crediti su cui calcolare la svalutazione dello 0,50% ex articolo 106 del Tuir. In ambito Ias le campagne promozionali con attribuzione di figurine o punti premio rilevano ai fini Ires e Irap. Invece nell’Oic 34 dovrebbero soggiacere ai limiti dell’articolo 107, comma 3, del Tuir (deducibilità del 30%).
Va capito se, nella misura in cui si possono vedere come rappresentazione a saldi aperti di una rettifica dei ricavi, possano essere rilevanti anche fiscalmente. I costi per l’ottenimento del contratto sono capitalizzati e determinano degli ammortamenti. Come tali gli stessi non concorrono alla formazione del Rol. Sarebbe poi logico che anche per gli oneri relativi ai finanziamenti a tasso zero riservati alla clientela si prenda atto che gli stessi non sono separabili dai ricavi.
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