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14 Novembre 2023

Assicurazioni estere in libera prestazione vincolate agli obblighi di monitoraggio

di Alessandro Germani


Esonero possibile solo con l’intervento di un intermediario residente

Non invocabile l’incertezza della norma, resta la strada del ravvedimento

L’agenzia delle Entrate conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. Non ci sono le condizioni di obiettiva incertezza della norma ma solo la possibilità di fare ravvedimento operoso. Così la risoluzione 62/E/2023. Il documento di prassi risponde a una consulenza giuridica da parte dell’associazione di categoria afferente agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 1 del Dl 167/90) in capo alle imprese di assicurazione estere di gruppi operanti in Italia in Lps in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.

La normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 per cui risultano obbligate, fra gli altri (presupposto soggettivo):

  • le imprese assicurative residenti;
  • le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
  • le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.

La risposta a interpello 463/22 aveva già chiarito che ai fini del monitoraggio per questi soggetti si prescinde da quanto stabilito dall’Ivass per l’antiriciclaggio (si veda il Sole 24 Ore del 22 settembre 2022).

Dal punto di vista oggettivo il monitoraggio fiscale riguarda i mezzi di pagamento, fra cui le polizze assicurative trasferibili, che comportano trasferimenti di importo pari o superiore a 5mila euro, in relazione a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ex articolo 5 del Tuir.

Vi sono casi di esonero dagli obblighi di comunicazione in capo agli intermediari, quali quelli in cui si sia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito (sui redditi diversi) o in presenza di redditi di capitale assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva. In tali casi opera infatti l’intermediario residente. Circa i redditi di capitale, l’esonero dal monitoraggio (articolo 10, comma 4, del Dlgs 461/97) spetta solo per le operazioni fiscalmente rilevanti assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non rileva il fatto che l’intermediario non residente abbia applicato la tassazione sul medesimo trasferimento. In alcuni documenti di prassi (circolari 62/E/03 e 41/E/12) era stato previsto l’esonero dal monitoraggio per le compagnie estere che optano per la tassazione dei redditi di capitale. Tuttavia, a partire dal 4 luglio 2017, nel presupposto soggettivo sono entrate anche le compagnie estere operanti in Lps.

Ora sebbene queste optino per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi ex articolo 26-ter, comma 3, del Dpr 600/73, l’esonero dal monitoraggio è ammesso solo se interviene un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano. Quindi se l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli obblighi di monitoraggio. Non costituisce condizione di esonero neppure l’adempimento della comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari (articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973).

In presenza di più intermediari, ai fini del monitoraggio nulla osta a che l’intervento dell’uno esoneri l’altro intermediario (risposta 578/22), posto che tutti i soggetti sono tenuti, in linea di principio, ad effettuare le comunicazioni.

Dal punto di vista sanzionatorio l’associazione aveva richiesto che fossero riconosciute le condizioni di oggettiva incertezza della norma con disapplicazione delle sanzioni. In subordine la regolarizzazione delle violazioni formali da 200 euro. Secondo l’Agenzia la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata (articolo 5, comma 1, del Dl 167/90) può essere definita soltanto con l’istituto del ravvedimento operoso.

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