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11 Settembre 2025

Ricariche domestiche e optional auto senza agevolazione fiscale

di Alessandro Germani


La risposta a interpello 237/2025 sulle ricariche elettriche e la 233/2025 del 9 settembre sugli optional, entrambe relative alle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, forniscono un’interpretazione di chiusura da parte dell’Agenzia circa il fatto che gli importi corrisposti dal dipendente possano abbattere la base imponibile del fringe benefit.

La risposta 237 è piuttosto emblematica di un trend a cui si sta assistendo sempre di più. Ovvero, posto che dal 1° gennaio 2025, data di fatto poi prorogata al 1° luglio 2025, per il calcolo del fringe benefit a carico del dipendente (si veda l’altro articolo) si considera il 50% della tabella Aci, percentuale che viene ridotta al 10% per le auto esclusivamente elettriche e al 20% per le ibride plug-in, tutte le aziende si stanno muovendo per portare il parco macchine verso i nuovi canoni di sostenibilità, che sono anche incentivati fiscalmente con queste tariffe assai più contenute.

La società istante attualmente prevede una policy per cui il carburante è ricompreso nel fringe benefit. Come però spesso accade a livello di attenzione aziendale ai costi, è fissato un limite al chilometraggio, di modo che la parte eccedente a un certo importo si configura come utilizzo privato. E su quella scatterà l’addebito a carico del dipendente. La società chiede la conferma che la card per le ricariche elettriche, così come oggi funziona con la card per il pieno di benzina o diesel, rientri nel forfait del fringe benefit determinato come da tabella Aci. Ciò in quanto deve esserci una totale equiparazione fra le differenti fattispecie. Però c’è un però.

Le Entrate infatti fanno notare che la tabella Aci, che è alla base della quantificazione del fringe benefit, ha natura forfettaria e prescinde dai costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale (circolare 326/97 paragrafo 2.3.2.1). E poi richiamano la risposta 421/2023 sulle ricariche elettriche presso l’abitazione del dipendente, per cui il rimborso di queste somme che il datore effettua nei confronti del lavoratore costituisce sempre reddito di lavoro tassabile. Tirando quindi le fila, le Entrate affermano che nella tabella Aci è ricompreso anche il costo dell’energia elettrica, così come la benzina, il gasolio, il Gpl e il metano. Per cui la card data al dipendente per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile in capo al dipendente.

La pronuncia è corretta, ma non convince se confrontata con la tassazione che ricorre invece nei casi della colonnina presso l’abitazione. Perché non si può tacere che le colonnine pubbliche siano alquanto limitate e quindi occorrerebbe, probabilmente, incentivare anche meccanismi che partano dalla ricarica fatta presso l’abitazione. La risposta poi chiarisce che l’addebito al dipendente relativo all’utilizzo privato non può abbattere il valore del fringe benefit che è tassato in capo al dipendente stesso.

Questo ultimo principio è alla base anche della risposta 233/2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Anche qui la tematica è piuttosto ricorrente. L’assegnazione dell’auto è, infatti, un elemento rilevante del package retributivo del lavoratore, vista la comodità e la convenienza per via della tassazione di favore che implica. Non è inusuale che il dipendente possa chiedere, a proprie spese, che sull’auto siano ricompresi degli optional (colore, pneumatici, allestimenti), a fronte dei quali corrisponde un importo all’azienda parametrato a quanto le viene addebitato dal noleggiatore. Su tale aspetto la società ha chiesto la possibilità che tali somme corrisposte dal dipendente vadano a ridurre l’importo del fringe benefit tassato in capo al dipendente stesso. Ma, similmente alla risposta 237, le Entrate seguono la medesima impostazione di chiusura, motivata dal fatto che, a loro avviso, nel coacervo dei costi forfettari ricompresi nella tabella Aci non figurano gli eventuali optional dell’auto. Ciò comporta che le somme corrisposte dal dipendente a questo titolo non si possano decurtare dall’importo del fringe benefit e conseguentemente dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

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