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13 Novembre 2025

Riallineamenti, opzione subito in dichiarazione

di Alessandro Germani


La previgente disciplina dei riallineamenti non era omogenea, motivo per cui il decreto legislativo 192/24 in attuazione della delega fiscale ha inteso uniformare il processo. Ciò mediante il riallineamento per saldo globale, dove si addiviene a un saldo netto che viene assoggettato a Ires e Irap in misura ordinaria. Oppure mediante quello per singola fattispecie dove si ricorre ad una sostitutiva del 18 (Ires) e del 3 per cento (Irap). Dall’altro lato si è intervenuto sul riallineamento delle divergenze derivanti da operazioni straordinarie; caso classico era quello dell’acquisizione societaria seguita da una fusione, da cui venivano fatti emergere i maggiori valori che erano poi assoggettati a riallineamento con le aliquote del 12-14-16 per cento. In questa ipotesi si utilizzano ora le aliquote del riallineamento per singola fattispecie (18+3). Posto il quadro, per Assonime sarebbe opportuno un meccanismo di aliquote agevolate per supportare la crescita dimensionale delle imprese.

La circolare 24 passa in primis in rassegna la disciplina previgente. Guardando al nuovo regime, nell’articolo 10 del Dlgs 192/24 vengono disciplinate alcune fattispecie che in passato non lo erano. Sono tuttavia puntualmente individuate. Una fra queste riguarda le microimprese che passano dalla derivazione giuridica a quella rafforzata, ma in base alla relazione illustrativa anche i casi di passaggio inverso. Questa possibilità dovrebbe essere consentita anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Altra casistica riguarda le operazioni straordinarie tra soggetti che adottano principi contabili differenti (Ias e Oic) o tra soggetti che hanno obblighi informativi differenti (soggetti Oic e micro imprese). Nello schema di decreto correttivo si andrebbero a ricomprendere anche le operazioni neutrali fra soggetti che adottano gli stessi principi contabili. In questa fattispecie non sembrerebbe rientrare un cambio di policy contabile. Laddove l’Agenzia nella risposta 208/22 ha sostenuto che si debba far ricorso a una integrativa, sebbene non si sia in presenza di un errore contabile, per cui il punto meriterebbe un chiarimento.

Circa l’affrancamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell’ambito di operazioni straordinarie sono state abrogate tutte le previgenti discipline. Così il riallineamento viene a rispondere non già a finalità agevolative ma solo a ridurre il doppio binario e gli oneri amministrativi delle imprese. Il meccanismo di recapture presenta un periodo di sorveglianza più breve, il riallineamento può essere fatto anche ai soli fini Ires e non anche Irap, l’opzione va esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata realizzata l’operazione, mentre nella disciplina previgente era consentita la possibilità di esercitare l’opzione sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale era stata posta in essere l’operazione, sia in quella relativa al periodo successivo. La possibilità di versamento rateale è stata sostituita da quella in un’unica soluzione.

Ci possono essere delle sovrapposizioni fra il cambiamento di assetto/principio contabile e l’affrancamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni. In tali casi si potrà:

  • optare per il riallineamento per saldo globale
  • in alternativa si possono affrancare i maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l’avviamento) esclusivamente con la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir e/o avvalersi del riallineamento per singola fattispecie per eliminare le altre divergenze.

L’ultimo paragrafo è dedicato alla decorrenza della nuova norma.

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