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29 Agosto 2025

Resi su vendite, rientro dei beni solo nello stato patrimoniale

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Il nuovo Oic 34 sui ricavi disciplina in maniera puntuale le vendite di beni e di servizi ed è stato accompagnato anche dal Dm Economia del 27 giugno 2025 che in molti casi conferma la logica della derivazione dal bilancio, fornendo poi un riferimento per gestire le situazioni disallineate.

Aspetti contabili

Il principio contabile tratta i corrispettivi variabili (paragrafi 14 e 15) fra cui i resi che riguardano massicciamente le imprese commerciali. Per essi il principio (paragrafi 26-30) distingue due fattispecie: il reso «puntuale»; il reso che soggiace a una valutazione per massa del rischio di restituzione del bene.

Nel primo caso il principio chiarisce che i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell’esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà il bene. Se invece sa già che vi sarà la restituzione, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, in tal caso il ricavo non andrà iscritto. Ciò, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, vale anche sul piano fiscale, con l’effetto che il bene resta incluso nel magazzino. Nella pratica questa casistica è meno frequente, perché implica una vendita di cui già in partenza si prevede un reso. Viceversa, è piuttosto frequente la valutazione per massa del rischio di reso in base all’esperienza storica e/o elaborazioni statistiche e di conseguenza (paragrafo 28): si determina l’ammontare della passività classificata tra i fondi oneri; in contropartita la società rettifica il ricavo.

Per il paragrafo 29 poi la società deve iscrivere, a fronte del reso stimato, lo stesso nel magazzino in base al valore contabile originario a cui il bene era iscritto o, se questo non è attendibile, al costo medio del bene venduto. Il principio evidenzia che l’iscrizione verrà fatta in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante. A questo riguardo negli esempi viene utilizzata la voce C) I 6) Attività per resi attesi.

Aspetti fiscali

In base all’articolo 4 del Dm 27 giugno 2025 è chiaro che fiscalmente il reso è assimilato a un accantonamento, pur essendo portato a deconto delle vendite. Di conseguenza non sarà deducibile ai fini Ires e Irap, ma lo diverrà solo all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri. Tutto ciò comporta degli evidenti riflessi fiscali. L’accantonamento al fondo resi a seguito della riduzione delle vendite non è, infatti, deducibile e determina quindi una variazione in aumento in dichiarazione. Tale variazione è solo temporanea motivo per cui, ricorrendone le condizioni, vanno stanziate le imposte anticipate. Il reso puntuale determina il ricarico di magazzino al costo originario. Ciò comporta una variazione positiva delle rimanenze che si qualifica come componente positiva di reddito. In linea con il costo del reso, anche il ricarico del magazzino è irrilevante fiscalmente, determinando quindi una variazione in diminuzione in dichiarazione. Anche qui la variazione è solo temporanea per cui, ricorrendone le condizioni, vanno stanziate le imposte differite.

La riapertura dei conti

Le scritture effettuate a fine anno per la gestione dei resi per masse devono essere poi gestite nell’anno successivo. Innanzi tutto, occorre verificare i resi che si sono effettivamente manifestati rispetto alle stime. Che tendenzialmente sono quelli successivi alla chiusura del bilancio, perché per i primi tre mesi dell’anno la stima potrebbe essere piuttosto puntuale. A livello di conto economico il costo del reso è già stato ricompreso nel precedente esercizio per competenza. Si tratterà quindi di emettere delle note di credito all’atto del ricevimento effettivo della merce che andranno a stornare in parte l’originario credito verso il cliente. La scrittura attiva in dare il fondo e in avere il cliente, con un effetto solo patrimoniale. Il rientro effettivo del bene consiglierebbe poi di spostare in magazzino la classificazione dalla voce C I 6 alla voce C I 4. Fiscalmente si potrà dedurre il reso (con una variazione in diminuzione) e tassare il rientro del bene in magazzino (con una variazione in aumento). Ci sarà, poi, anche il reversal delle imposte anticipate e di quelle differite.

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