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16 Maggio 2026

Resi per masse con storno del fondo residuo

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


La chiusura dei bilanci e il contestuale conteggio delle imposte portano all’evidenza le difficoltà di queste attività quando si perde la derivazione e, come conseguenza, si generano delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione. Poiché spesso queste sono solo temporanee accade che, ricorrendone i presupposti previsti dal principio Oic 25, vadano altresì stanziate le imposte anticipate e/o quelle differite che hanno lo scopo di impattare dal punto di vista contabile, compensandola, la temporanea indeducibilità o non imponibilità. Un esempio su tutti riguarda il trattamento contabile e fiscale dei resi per masse previsti dal principio Oic 34. Si tratta infatti di una casistica molto diffusa ad esempio in ambito commerciale e delle imprese che vendono alla grande distribuzione organizzata.

Già nel corso del 2024 le imprese hanno stanziato i resi sulle vendite di tale esercizio, è aperto un fondo per resi nel passivo dello stato patrimoniale che nel corso dell’anno è stato smontato via via che quei resi si sono materializzati. Ricordiamo che, sempre a fine 2024, a fronte dell’accantonamento per resi si è determinato un ricarico di magazzino, anche se solo virtuale perché fisicamente il bene non era ancora rientrato. In assenza delle condizioni di certezza e determinabilità, tanto l’accantonamento per resi (costo) quanto il ricarico di magazzino (ricavo) sono stati sterilizzati fiscalmente. Trattandosi di variazioni solo temporanee, ciò potrà aver comportato lo stanziamento di imposte anticipate (sui resi) e differite (sul ricarico di magazzino).

Giunti al termine del 2025, l’impresa dovrà fare i conti con quanto effettivamente rientrato in corso d’anno e con il nuovo stanziamento relativo alle vendite del 2025 per le quali è presumibile che nel 2026 si verificheranno nuovi resi. Sempre in base all’esperienza storica e a delle previsioni possibilmente solide, aiutate in ciò dal fatto che i resi del primo trimestre possono essere valutati con precisione estrema se l’impresa ha predisposto la bozza di bilancio nei canonici 90 giorni, si tratterà di aggiornare i dati per il 2025. L’impresa procederà pertanto a stornare l’eventuale fondo residuo a conto economico fra i ricavi delle vendite, considerato che l’accantonamento era stato fatto a deconto di questa voce. Tale tecnica pare infatti preferibile, in base al paragrafo 43 del principio Oic 31, rispetto all’ipotesi di accantonare solo il delta rispetto al fondo residuo dell’anno precedente. Chiaramente il tutto deve fare i conti anche con le imposte anticipate e differite. Perché andranno riversate le une (sui resi, come componente di costo) e le altre (sul ricarico di magazzino, come componente di ricavo) sempre nella voce E20 relativa alle imposte di conto economico e successivamente bisognerà stanziare le nuove Dta (differite attive) e Dtl (differite passive) in base ai conteggi effettuati in chiusura di bilancio 2025. In tutto questo si innesta e si aggiunge la fiscalità. Perché i resi dello scorso anno che sono rientrati nel 2025 determinano una variazione in diminuzione, che si compensa con quella in aumento dell’anno precedente. Similmente, il ricarico di magazzino che è divenuto effettivo nel 2025 richiede di tassare il componente mediante una variazione in aumento a fronte della variazione in diminuzione dell’anno precedente su un elemento che era solo presuntivo. Ad onor del vero, sebbene questi passaggi possano essere riepilogati e descritti come abbiamo fatto, nella pratica dei conteggi di queste settimane non appaiono del tutto agevoli, con l’errore che è sempre dietro l’angolo viste tutte le interconnessioni e difficoltà.

Il punto non sembrerebbe tanto essere quello contabile, perché l’Oic 34 ha disciplinato in maniera davvero puntuale e appropriata questi fenomeni, rifacendosi in parte anche all’esperienza internazionale del principio Ifrs 15. La problematica appare piuttosto quella del doppio binario che si genera fiscalmente. E che retroagisce anche contabilmente, complicando l’attività, perché se la variazione è solo temporanea allora occorre stanziare le imposte differite (attive e passive). Questa scelta è stata presa in maniera omologa tanto nel decreto di endorsement del principio Ifrs 15 (dm 10 gennaio 2018) quanto in quello dell’Oic 34 (dm 27 giugno 2025). Come già individuato da autorevole dottrina (circolare Assonime 13/26 e position paper 7/26) la proliferazione dei doppi binari non solo non sembrerebbe allineata con le previsioni della legge delega, ma probabilmente non dovrebbe generare problematiche di gettito. Se quindi la semplificazione fosse gratuita per le casse dell’erario, a maggior ragione forse andrebbe inseguita e raggiunta.

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