23 Luglio 2026
Rendiconti delle branch siglati con data certa
di Alessandro Germani
Nell’ambito del decreto Omnibus, che costituisce il quarto decreto correttivo in relazione agli interventi effettuati in ambito della legge delega di riforma del sistema fiscale e che è stato incardinato alla Camera dei deputati per i pareri parlamentari, una misura di interesse è sicuramente quella contenuta nell’articolo 18, che mira a conferire maggiore certezza al rendiconto delle stabili organizzazioni (So) mediante vidimazione con marcatura temporale. Vediamone finalità e risvolti.
L’ambito di intervento è quello dell’articolo 152 del Tuir che disciplina il reddito dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante So. Infatti tali soggetti possono decidere di operare in Italia mediante delle società di diritto italiano (subsidiaries) oppure di farlo con delle So (branch). La logica non cambia anche se, soprattutto in ambito bancario e assicurativo, i gruppi internazionali spesso prediligono le branch che tendenzialmente consentono di uniformare i controlli a quelli dell’ente regolatore della casa madre estera secondo il principio dell’home country control. A quel punto si è in presenza di una So, che rappresenta a tutti gli effetti un soggetto passivo Ires (articolo 73 comma 1 lettera d) del Tuir) e Iva salvo il fatto che non predispone un proprio bilancio oggetto di deposito presso la competente Camera di commercio. Infatti l’unico bilancio è quello della casa madre, che spesso ricomprende un numero elevato di branch di cui la stessa dispone nei vari paesi in cui opera, e che è di difficile utilizzo/comprensione anche quando viene richiesto dall’agenzia delle Entrate. Per ovviare a ciò, pertanto, l’articolo 152 del Tuir, nel testo attuale quale risulta dopo le modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione n. 147/15, stabilisce che il reddito della branch sia tassato sulla base degli utili e delle perdite quali risultano da un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche. Non esiste quindi un bilancio oggetto di formale approvazione secondo l’iter delle società di capitali, anche perché la branch è una fictio iuris, ma c’è comunque un documento che è redatto sulla falsariga. Ci si modella infatti in base ai principi contabili applicabili ai soggetti residenti con le medesime caratteristiche. Così le branch italiane di banche estere, a prescindere dal fatto che la casa madre non residente sia quotata, hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di redigerlo Ias/Ifrs, in base all’articolo 2-bis del Dlgs 38/05 introdotto dalla legge di bilancio 2019 (risposta a interpello 68/23). Per le compagnie assicurative, per le quali generalmente il bilancio di esercizio è redatto secondo i principi nazionali, ciò varrà anche per le relative branch. In questo contesto si innesta la modifica del recente decreto omnibus, che stabilisce che:
- al rendiconto deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni
- i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Il motivo lo si rinviene nella relazione illustrativa, in cui si fa riferimento alla riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale di cui all’articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale (comma 1, lettera f), n. 4). Come dire che una volta che si chiudono i conti, si cristallizzano con apposizione di data certa e li si inseriscono anche nel modello dichiarativo. La logica della data certa pare la stessa che ha portato dal 2020 agli stessi mezzi per la validità della penalty protection in tema di documentazione di transfer pricing. Come in quell’ambito, anche in questo vale la regola che delle sistemazioni per così dire “all’indietro” non saranno più percorribili. E in una logica di certezza e affidabilità del dato ciò è da salutare favorevolmente. Come si cristallizza infatti un bilancio con la sua approvazione formale, così avverrà anche per un rendiconto di una branch.
La relazione tecnica evidenzia come per il 2025 si vada avanti come avvenuto fino ad oggi, per cui ad ottobre (invio dei modelli del 2025) non ci saranno novità. Queste si applicano dal periodo 2026 e successivi. La certezza del dato e la sua maggiore affidabilità sicuramente potranno agevolare anche nei percorsi che dovrebbero portare le branch di maggiori dimensioni nel percorso della cooperative compliance su cui si sta investendo molto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA