25 Gennaio 2024
Quote auto-estinguibili, tassata l’eccedenza
di Alessandro Germani
Le somme ricevute da persone fisiche non imprenditori titolari di quote auto-estinguibili di srl costituiscono redditi di capitale tassati al 26%. È questa la conferma della risposta n. 15 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate.
Una società a responsabilità limitata con capitale di 10mila euro in capo a tre soci deve sviluppare un’importante iniziativa immobiliare a Milano per cui ricorre a un equity crowdfunding. Si tratta di un aumento di capitale di quote auto-estinguibili per cui a fronte di un versamento per complessivi 1,5 (o 1,9) milioni di euro quasi tutto è destinato a sovrapprezzo. Verranno emesse delle quote B prive di diritti amministrativi destinate a estinguersi al verificarsi di un determinato evento previsto dallo statuto, con corresponsione degli utili e delle riserve agli investitori. La clausola è stata giudicata legittima dalla massima notarile di Milano n. 190 del 2020.
Per l’istante si dovrebbe applicare il comma 7 dell’articolo 47 del Tuir trattandosi di somme, similmente ai casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società, che costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Per l’agenzia delle Entrate si tratta di una fattispecie di equity crowdfunding per cui le somme sono messe a disposizione dell’impresa dagli investitori attraverso una piattaforma internet (articolo 100-ter del Tuf). Le quote B sono auto-estinguibili nel senso che lo scioglimento avviene in automatico, senza alcuna volontà del socio, come avviene invece nei casi di recesso o riscatto. Ciò avverrà quando i soci riceveranno somme pari al capitale investito più un rendimento predeterminato e il capitale si accrescerà in proporzione ai soci restanti.
Chiarito il quadro, secondo le Entrate le somme corrisposte in relazione a dette quote costituiscono redditi di capitale da tassarsi secondo l’articolo 47 del Tuir (circolari 26/E/04, 4/E/06 e 19/E/14). In base all’articolo 47, comma 1, del Tuir vi è una presunzione di prioritaria distribuzione dell’utile e delle riserve (non di capitali) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. La distribuzione delle riserve di capitali riduce il costo fiscale della partecipazione, tuttavia la parte eccedente (per via del fatto che la distribuzione supera il costo fiscale) costituisce un utile, quindi un reddito di capitale e non un reddito diverso. La casistica è la stessa del recesso, riscatto, riduzione del capitale esuberante (comma 7) per cui costituisce utile la distribuzione delle riserve (di capitale) che supera il costo fiscale della partecipazione. Su tali redditi di capitale si applica la ritenuta d’imposta del 26% (articolo 27, commi 1 e 1-bis, del Dpr 600/1973).
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