26 Gennaio 2024
Assicurazioni, dimezzati tempi accertamento
di Alessandro Germani
Il decreto accertamento, varato in via definitiva ieri dal Governo, contiene importanti novità anche sul fronte dell’imposta sulle assicurazioni, per la quale vengono introdotte, alla stregua di quanto avviene per l’Iva, la dichiarazione tardiva (e non omessa) nei 90 giorni successivi alla scadenza e la decadenza dei termini di accertamento a cinque anni per la dichiarazione infedele, in luogo degli attuali (e anacronistici) dieci anni. Ma andiamo con ordine.
L’impianto originario della legge delega pareva essersi dimenticato del necessario restyling dell’imposta sulle assicurazioni, fatti salvi i correttivi che successivamente erano stati apportati nel passaggio al Senato (si vedano «Il Sole 24 Ore» del 13 giugno 2023 e 29 luglio 2023). Così l’articolo 17 comma 1, lettera h), n. 2, della legge 111/2023 ha previsto «la revisione dei termini di accertamento dell’imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell’imposta, nell’ottica della razionalizzazione delle relative aliquote». Vediamo quindi cosa è stato fatto e cosa evidentemente ancora manca.
L’articolo 5 del decreto accertamento interviene sull’impianto della norma (legge 1216/1961) per introdurre all’articolo 9 il comma 2-bis relativo, anche nel campo dell’imposta sulle assicurazioni, alla dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine (fissato al 31 maggio), salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
La novità è assai importante perché consente, come avviene per l’Iva e per i redditi, di ovviare nei 90 giorni successivi al mancato invio della dichiarazione annuale nei termini.
Si interviene poi sul testo dell’articolo 29 in tema di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato, prevedendo che essa nel caso di infedele denuncia decada al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele (settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa denuncia). Come chiarito dalla relazione illustrativa, il termine decennale attualmente vigente è stato riformato riducendolo ai canonici 5 anni come è previsto anche ai fini Iva (articolo 57 comma 1 del Dpr 633/72).
Invece l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Qui giova evidenziare due aspetti:
- la previsione scatta a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024 (quindi con le denunce annuali del 2025);
- 2 mentre la novità rispetto al testo attuale, che per il computo dei tre anni fa riferimento al giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata, sta nel fatto che la decadenza si ha decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. E si lega così anche alle denunce presentate tardivamente. Come chiarito dalla relazione, la decadenza non è più legata alla data del versamento, bensì a quello della presentazione della denuncia e mutua di fatto quanto avviene anche per la liquidazione dell’Iva (articolo 25 del Dpr 602/73).
Vediamo l’entrata in vigore. La novità della tardiva denuncia annuale si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, idem la decadenza per infedele/omessa denuncia e per la liquidazione dell’imposta si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta. Come chiarito dalla relazione, le novità non hanno efficacia retroattiva.
Rispetto ai principi della legge delega, si tratterebbe poi di intervenire da un lato sulle sanzioni, perché la previsione di casi dal 200 al 400% sembra veramente anacronistica. Dall’altro lato poi anche un intervento che rimettesse ordine fra le aliquote dell’imposta e la classificazione in rami ai (differenti) fini regolatori (articolo 2 del Dlgs 209/05) non guasterebbe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA