23 Maggio 2026
Poste in valuta, svalutazione senza bussola
di Alessandro Germani
Assonime, nel position paper 7/2026 (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 maggio), affronta alcune situazioni di doppio binario civilistico-fiscale molto interessanti tecnicamente e operativamente. Tra i tanti temi affrontati, vale la pena soffermarsi su poste in valuta, penali e premi relativi ai ricavi e oneri di smantellamento e bonifica.
In un’ottica di eliminazione dei doppi binari, il Dlgs 192/2024 ha riconosciuto opportunamente la rilevanza fiscale della conversione delle poste in valuta estera dovute all’aggiornamento del cambio. Tuttavia mancano indicazioni sul fatto che la conversione debba avvenire contabilmente prima o dopo la svalutazione dell’asset. Una situazione rilevante nel caso in cui la svalutazione è riconosciuta ai fini fiscali solo entro determinati limiti: è il caso dei crediti per i quali l’aggiornamento del cambio ha ora rilevanza fiscale mentre la svalutazione potrebbe essere irrilevante in tutto o in parte, determinando effetti differenti a seconda dell’approccio contabile seguito.
Potrebbe essere di aiuto (e rilevare “per derivazione”) il paragrafo 28 dell’Oic 26, il quale prevede che, dal punto di vista procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. Ad esempio, per i crediti in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall’Oic 15 Crediti e poi il risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.
Quanto all’Oic 34 Ricavi, Assonime evidenzia alcune criticità. La prima riguarda la diversa rilevanza delle penali rispetto ai premi: le penali sono temporaneamente indeducibili, i premi rilevano fiscalmente. Per esempio, la cessione di un bene a 1.000 con penale di 100 comporta la rilevazione contabile di un ricavo di 900 che fiscalmente rileva al lordo della penale per 1.000; invece, un ricavo di 1.000 a fronte del quale è rilevato un premio di 100 rileva contabilmente e fiscalmente per 900.
Altra situazione che genera doppi binari riguarda gli oneri di smantellamento e rimozione capitalizzati sui cespiti (Oic 16 e 31) sui quali grava la relativa obbligazione, inclusi eventuali aggiornamenti di stima a livello patrimoniale. Il decreto ministeriale del 27 giugno 2025 ha escluso il riconoscimento ai fini fiscali dell’aggiornamento di stima del fondo rischi e oneri dovuto al trascorrere del tempo (attualizzazione) e all’adeguamento del tasso di attualizzazione. Perciò il fondo iscritto in contropartita del bene è riconosciuto fiscalmente, mentre non lo è per la parte riferita agli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo.
Inoltre, il decreto ha addirittura previsto un obbligo di effettuare l’attualizzazione ai soli fini fiscali considerando indeducibile, fino al momento di sostenimento del costo, una quota del 5% dell’ammontare dei costi di smantellamento e ripristino. Così, anche le imprese che non effettuano in bilancio l’attualizzazione sono costrette ad effettuarla ai soli fini fiscali, dovendo gestire il fondo in doppio binario con effetti anche sulla determinazione di utilizzo del fondo tra parte “tassata” e parte “dedotta”. In sostanza, il Fisco obbliga all’attualizzazione per poi disconoscerla.
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