13 Marzo 2026
Polizze vita, bollo rateizzato sui contratti in corso a inizio 2025
di Alessandro Germani
Viene riconfermato che il bollo va corrisposto ratealmente per le polizze vita in corso al 1° gennaio 2025 anche se le stesse sono nel frattempo riscattate o liquidate. È questa la risposta 78 del 12 marzo. La questione riguarda le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (articolo 1, commi 87 e 88 della legge di Bilancio 2025) per cui l’imposta di bollo dovuta ora è versata annualmente e non più al momento del rimborso o del riscatto. Ciò ha comportato una forte anticipazione finanziaria per le compagnie vita, equiparandole agli altri ambiti per i quali il bollo sui prodotti finanziari viene riscosso annualmente.
In base al comma 88 per i contratti in corso al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo calcolata per ciascun anno fino al 2024, andava versato per il 50% entro il 30 giugno 2025, per il 20% entro il 30 giugno 2026, per il 20 entro il 30 giugno 2027, per il restante 10 entro il 30 giugno 2028. Su questo punto, già la circolare 7/E/2025 (si veda « Il Sole 24 Ore» del 5 giugno 2025) aveva chiarito la sorte dell’imposta di bollo maturata al 31 dicembre 2024. Ovvero che per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate. Circa l’acconto (articolare 15-bis del Dpr 642/72) da versarsi il 16 aprile di ogni anno, rileva l’imposta di bollo dovuta annualmente e corrisposta secondo le modalità ordinarie (circolare 16/E/15).
È ammissibile l’utilizzo in compensazione con eventuali crediti ulteriori da «Imposta sulle riserve matematiche», anche per il versamento delle rate dello stock dell’imposta di bollo (risoluzione 39/E/25). Circa la relazione col bollo speciale del 4 per mille relativo allo scudo fiscale, che va versato il 16 luglio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente, il bollo speciale si scomputava dal bollo dovuto in sede di rimborso o riscatto (circolare 29/E/12). Dal 2025 il bollo speciale va determinato al netto di quello ordinario che si versa ora annualmente. Il bollo speciale dovuto fino al 31 dicembre 2024 si scomputa dal bollo ordinario accantonato alla stessa data e va versato in base alle rate del comma 88.
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