26 Luglio 2025
Polizza rischio credito non esente da imposta
di Alessandro Germani
Le polizze assicurative che prevedono in caso di morte il rimborso delle somme dovute al finanziatore o al gestore di carte di credito hanno come presupposto il rischio di credito, motivo per cui per ciò che concerne l’imposta sulle assicurazioni non vi potrà essere l’esenzione, ma l’assoggettamento all’aliquota del 12,5% in base all’articolo 13 della tariffa (allegato A della legge 1216/61). La sentenza 728/1/2025 della Cgt di secondo grado della Lombardia ha così ribaltato il primo grado che aveva dato ragione al contribuente. Nel mirino un accertamento del 2012 a una società belga operante in Italia in regime di stabilimento che distribuiva assieme ad altra compagnia, in libera prestazione di servizi, prodotti assicurativi comprensivi di più garanzie. Le polizze riguardavano carte di credito e finanziamenti concessi da una casa auto. A differenza di quanto argomentato dal contribuente, che sosteneva la presenza di un rischio demografico legato alla durata della vita del soggetto assicurato, quindi esenti da imposta sulle assicurazioni, per l’Agenzia si trattava invece di un’assicurazione del credito da tassare al 12,50%.In appello i giudici hanno evidenziato come per le polizze legate alla carta di credito il rischio coperto è quello del mancato rimborso del debito contratto nei confronti dell’ente gestore, mentre nel caso di quelle legate al finanziamento dell’auto il rischio è relativo al caso di decesso dell’assicurato per cui vi sarà un indennizzo che consenta l’estinzione dell’importo residuo del debito contratto dall’assicurato nei confronti del finanziatore.
L’allegato C della legge 1216/61 prevede le «Assicurazioni sulla vita di qualsiasi specie» tra quelle esenti da imposta e che tali polizze non prevedono il pagamento di somme al beneficiario in caso di morte dell’assicurato, in quanto la morte o la perdita del lavoro sono legate alla sua capacità lavorativa (che viene meno) e quindi alla sua capacità reddituale per adempiere alle obbligazioni contratte col gestore delle carte di credito o con l’ente finanziario. Quindi la società avrebbe strumentalmente utilizzato eventi quali la morte, l’infortunio e la malattia per considerare le polizze esenti da imposta. Ma al massimo avrebbe potuto scorporare il rischio vita, esente da imposta, da quello di impiego relativo alla cessione del quinto dello stipendio, assoggettato al 2,5%.
La pronuncia appare rilevante. Ciò che i giudici di secondo grado hanno contestato alla società è la “lettura” del caso morte che non porterebbe all’esenzione da imposta sulle assicurazioni. Ciò in quanto l’assoggettamento individuato sarebbe quello del 12,5%. La tematica si amplia in quanto, in recenti accertamenti e in giurisprudenza, ci si interroga sull’applicazione del 2,5% ai sensi dell’articolo 14 della tariffa che riguarda le polizze relative alla Cqs (cessione del quinto) o del 12,5% ai sensi dell’articolo 13 della tariffa che riguarda le assicurazioni della solvibilità dei creditori. I maggiori dubbi riguardano le polizze credit protection insurance per cui si dibatte sulle due aliquote (12,50 o 2,5%). In questo caso i giudici di secondo grado optano per l’aliquota più elevata, come hanno fatto quelli di primo grado (Ctp Milano n. 343/22).
© RIPRODUZIONE RISERVATA