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28 Ottobre 2025

Perdite su mini crediti, deduzione con raccordo nel modello Redditi

di Alessandro Germani


La tematica delle perdite su crediti da sempre presenta dei risvolti di elevata complessità a livello dichiarativo ma prima ancora a livello di interpretazione delle relative norme.

In prima battuta occorre fare riferimento, per le realtà industriali, a quanto stabilisce l’articolo 106 del Tuir per le svalutazioni dei crediti commerciali che sono ammesse nei limiti dello 0,50%del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi fino a che il relativo fondo non abbia raggiunto il limite del 5% dei crediti in questione. Questi sono dunque gli accantonamenti e le svalutazioni stabilite dal management dell’impresa, che fiscalmente presentano una deducibilità limitata.

Poi ci sono le vere e proprie perdite su crediti. Queste sono deducibili in base all’articolo 101 del Tuir. Ma limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (articolo 106, comma 2, del Tuir). Ciò significa che tali perdite devono essere imputate preliminarmente agli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (cioè in riduzione del fondo svalutazione crediti fiscale). Soltanto l’eccedenza rispetto a tali accantonamenti può essere dedotta nell’esercizio in cui si verifica la perdita.

Sempre poi in tema di perdite su crediti l’articolo 101, comma 5, del Tuir detta i criteri per la loro deducibilità fiscale, che è ancorata alla presenza degli elementi certi e precisi. Tali condizioni si presumono nei seguenti casi:

  • assoggettamento a procedure concorsuali;
  • conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato in base all’articolo 182-bis del Rd 267/1942;
  • conclusione di un piano attestato in base all’articolo 67, comma 3 lettera d), del Rd 267/1942;
  • assoggettamento a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Altri casi in cui sussiste la presunzione degli elementi certi e precisi (e dunque la condizione di deducibilità della perdita) sono i seguenti:

crediti di modesta entità (mini crediti) essendo decorsi sei mesi dalla scadenza del relativo pagamento; sono tali i crediti non superiori a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione, ovvero quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, oppure 2.500 euro per le altre imprese;

  • il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • è avvenuta la cancellazione del credito dal bilancio in base ai principi contabili.

Per ciò che concerne l’imputazione in bilancio delle perdite su crediti da procedure in passato c’è sempre stata un’annosa questione relativa alla presunta discrezionalità di imputazione (e relativa deducibilità fiscale). Il decreto internazionalizzazione del 2015 ha chiarito in tal senso che per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Alla luce di tutti gli elementi in questione si perviene alla corretta indicazione in dichiarazione. Così nel quadro RF il rigo RF 19 colonna 2 accoglie in base alle istruzioni le perdite su crediti indeducibili (ad esempio nei casi in cui la procedura non si sia cristallizzata con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale). Invece il rigo RF 25 colonna 2 accoglie le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ex articolo 106 del Tuir.

Poi fra le altre variazioni in aumento del rigo RF 31 con il codice 41 va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile in base all’articolo 106, comma 1, del Tuir. Infine, occorre comunque raccordare questi dati con il rigo RS 65 che accoglie le perdite su crediti con indicazione sia del valore di bilancio sia di quello fiscale.

Gli ultimi check serviranno quindi a rivedere il quadro normativo e i riflessi in dichiarazione, qualora restino dei punti aperti rispetto a quanto fatto in bilancio o per i versamenti estivi.

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