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24 Marzo 2026

Perdite omologate infragruppo con circolazione libera

di Alessandro Germani


Uno degli aspetti più delicati introdotti dal Dlgs. 192/24 con l’articolo 177-ter del Tuir è la disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo. Essa consente di riportare liberamente le perdite nelle operazioni straordinarie (acquisizioni societarie, fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) se le stesse sono sorte quando le società coinvolte erano parte dello stesso gruppo.

Senonché l’applicazione pratica di questo principio è tutt’altro che agevole, come testimonia anche la recente circolare Assonime 6.

Ci si chiede quindi se la finalità di controllo ferreo delle perdite che sconfina in notevoli complicazioni si concili con la logica delle operazioni straordinarie o meriti un ripensamento, potendo anche disincentivare le operazioni.

La scelta è stata quella della logica a coppie per cui le società coinvolte devono essere una la controllante dell’altra ovvero entrambe sono soggette al controllo del medesimo soggetto. L’applicazione pratica di questo principio è stata demandata al Dm del 27 giugno 2025.

Categoria delle perdite

Se il concetto di gruppo è quello civilistico ed è ampio e chiaro, le perdite rilevanti possono invece essere di varie categorie. Per quelle infragruppo si richiede che i soggetti interessati appartengano allo stesso gruppo dall’inizio del periodo di imposta. Pertanto se un determinato soggetto che controlla A nel corso del periodo d’imposta t acquisisce anche il controllo di B, le perdite di B si considerano infragruppo solo in relazione a quelle formatesi in t+1. Poi ci sono le perdite non omologate, che sono quelle generatesi prima dell’ingresso nel gruppo. Vi sono ricomprese le perdite dei periodi t-1 e precedenti, ma anche del periodo t (in quanto le perdite infragruppo sono quelle da t+1 in avanti).

Per espressa previsione normativa, sono perdite non omologate anche quelle conseguite fino al 2023 (per i soggetti solari) dovendosi considerate come perdite ante riforma anche se maturate in costanza di appartenenza al medesimo gruppo. Infine ci sono le perdite omologate che hanno superato i test degli articoli 84, 172, 173 e 176 del Tuir e che possono circolare liberamente al pari di quelle infragruppo.

L’omologazione conferisce alle perdite un nuovo attributo temporale che le ringiovanisce, in quanto si considerano conseguite al momento in cui vengono assoggettate ai test.

Però le perdite omologate possono circolare liberamente fra società che sono entrate nel gruppo dopo la formazione originaria delle perdite ma prima dell’effettuazione dei test, non anche in relazione a quelle che siano entrate dopo l’effettuazione dei test.

Il riferimento temporale dell’omologazione non è tuttavia semplice, perché per le operazioni di fusione, scissione e conferimento vale l’efficacia giuridica, mentre per le acquisizioni si lega al cambiamento del controllo o alla modifica dell’attività.

Inoltre l’omologazione può avvenire anche a seguito di interpello o di attività di controllo; in tali casi non è chiaro il riferimento temporale delle perdite.

Anzianità di appartenenza al gruppo

L’obiettivo perseguito è di far sì che la combinazione di operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti aziendali) porti sempre al medesimo risultato.

In tal caso in presenza di soggetti con differente anzianità di appartenenza al gruppo il soggetto avente causa dell’operazione viene ad acquisire l’anzianità di appartenenza al gruppo più recente tra quelle possedute dalle società coinvolte nell’operazione. Così se A dispone di perdite prodottesi negli ultimi cinque anni e B sia priva di perdite e controllata da oltre cinque anni, se B incorpora X che è una società redditizia non si applica il test.

Tuttavia, B post fusione prende l’anzianità di X, cosicché in caso di fusione fra A e B la prima dovrà sottoporre al test le sue perdite. Che è quello che si sarebbe avuto se A avesse incorporato X. Come osserva Assonime, il ringiovanimento dell’appartenenza al gruppo gioca in maniera contraria rispetto all’omologazione delle perdite. Quest’ultima, infatti, fa sì che dal test in avanti le perdite siano equiparate a quelle infragruppo e possano circolare liberamente; invece il ringiovanimento dell’anzianità fa sì che determinate perdite infragruppo perdano questa qualità per via di un’aggregazione nel frattempo intervenuta. Nel caso poi di una sequenza tale per cui per via di una fusione alle perdite venga data una nuova anzianità il che le renderebbe non riportabili in caso di successiva fusione, ciò dovrebbe poter essere oggetto di interpello, sebbene risulti una risposta negativa non pubblicata.

I rapporti con il consolidato

La relazione illustrativa introduce la nozione di consolidato bara cioè di cessione di una fiscal unit dotata di perdite pregresse con l’acquirente che ridefinisce il perimetro del consolidato acquisito in modo da includervi società in utile già possedute dallo stesso acquirente. In questi casi secondo la relazione illustrativa si potrebbe ricorrere all’abuso del diritto, quindi con un trattamento peggiorativo rispetto alle operazioni straordinarie che soggiacciono a limiti e regole codificate nel Tuir. Infine, la circostanza per cui le perdite residue della fiscal unit si considerano non omologate e quindi in caso di successiva aggregazione sono da sottoporre a test appare una forte penalizzazione, benché la relazione illustrativa imputi ciò a esigenze di semplificazione.


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